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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36609/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto detenuto, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare e aveva respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale o di semilibertà. Il tribunale aveva ritenuto il progetto esterno non adeguato, perché prevedeva un'attività lavorativa troppo breve e in orario serale, e aveva giudicato ancora embrionale il percorso di responsabilizzazione, reputando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria con progressivi permessi di uscita per verificare la tenuta del condannato in ambiente libero. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il diniego fosse fondato solo sulla gravità dei reati commessi e non tenesse conto dei requisiti di legge e degli elementi positivi, tra cui una iniziale revisione critica del passato e la condotta regolare tenuta nel periodo di libertà tra ottobre 2022 e ottobre 2023.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse ampia e logicamente motivata, fondata sulla relazione dell'équipe trattamentale e sul principio di progressione trattamentale, avendo correttamente valorizzato la necessità di un ulteriore periodo di osservazione intramuraria prima di concedere una misura alternativa. Ha inoltre osservato che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione di merito degli stessi elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    richiamato solo indirettamente nel testo tramite la menzione del principio di progressione trattamentale e della verifica dell'attitudine del soggetto a rispettare prescrizioni; non viene applicato espressamente alla decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende solo in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può legittimamente negare il beneficio anche in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto, quando ritenga necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria per verificare la reale capacità del soggetto di aderire alle prescrizioni e al percorso trattamentale.
  • Il giudice di sorveglianza deve motivare il diniego sulla base di una valutazione complessiva e logicamente coerente del progetto trattamentale, della relazione dell'équipe e della progressione del percorso rieducativo; non è necessario che si arresti alla sola gravità del reato, se gli elementi del caso rendono ancora prematura la concessione.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito; la Corte di cassazione verifica solo la correttezza giuridica e la tenuta logico-argomentativa dell'ordinanza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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