Cassazione Penale, Ordinanza n. 36612/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 424 c.p., relativo a fatti commessi l'8 novembre 2020, con pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Con cinque motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avesse illogicamente ritenuto sufficiente il riconoscimento operato da un testimone, nonostante fosse impreciso e quindi inidoneo a fondare la condanna; ha inoltre contestato la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 424 c.p. anziché dell'art. 635 c.p.; ha infine lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la mancata riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero privi di specificità, poiché il ricorrente si era limitato a riproporre questioni già esaminate e respinte dalla Corte di appello senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché volto a ottenere una nuova valutazione del fatto, della responsabilità e della qualificazione giuridica, attività preclusa al giudice di legittimità in assenza di specifici vizi di motivazione o di legge. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 424 c.p.
Norma posta a base della condanna di merito; la difesa ne contestava l'applicazione chiedendo la riqualificazione del fatto come danneggiamento.
art. 635 c.p.
Richiamato come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto prospettata dal ricorrente.
art. 131-bis c.p.
Invocato dalla difesa per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ma non ritenuto fondato.
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, circoscritto alla verifica dei vizi tipizzati e non esteso a una nuova valutazione del fatto.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza effettivo confronto critico, i motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti dal giudice di merito.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessaria una puntuale individuazione dei vizi della motivazione o della violazione di legge; la mera reiterazione di doglianze generiche sulla attendibilità della prova non è sufficiente.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione del fatto, della prova o della qualificazione giuridica a quella del giudice di merito, salvo che siano dedotti specifici vizi riconducibili ai motivi tassativi di ricorso.
- La richiesta di una diversa ricostruzione della responsabilità o di una nuova qualificazione del fatto integra un tentativo di rivalutazione del merito, incompatibile con il giudizio di cassazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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