Cassazione Penale, Ordinanza n. 36606/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio di appello con concordato ex art. 599-bis c.p.p., accettando la determinazione della pena in otto mesi di reclusione e rinunciando ai motivi di appello nel merito. Nonostante ciò, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza/apparenza/contraddittorietà della motivazione sulla quantificazione della pena, lamentando che la Corte di appello non avesse svolto una specifica analisi degli elementi acquisiti nel primo grado; dall'altro, la mancata considerazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, più in generale, la pretesa obbligatorietà per il giudice di appello di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Non risultano dal testo altri fatti contestati nel merito, se non il reato indicato al capo A) della sentenza di primo grado, non descritto nella pronuncia di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione era proposta avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e che i motivi articolati investivano questioni già rinunciate in appello, o comunque non devolute, nonché censure su un vizio di motivazione manifestamente insussistente. In particolare, ha affermato che la rinuncia ai motivi di appello sul merito della condanna preclude il successivo rilievo della particolare tenuità del fatto e delle altre cause di non punibilità, poiché il relativo giudizio è ormai coperto dal giudicato; ha inoltre ritenuto che, nel concordato in appello, il potere dispositivo delle parti produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Quanto alla pena, la Corte ha osservato che il giudice di appello aveva espressamente giudicato la pena concordata equa, proporzionata e adeguata al fatto e alla personalità dell'imputato, sicché la doglianza era priva di specificità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la rinuncia ai motivi di appello nel merito comporta preclusioni anche nel giudizio di cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede la trattazione de plano dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e la dichiarazione di inammissibilità
art. 131-bis c.p.
la sua deducibilità è esclusa quando la questione non sia stata devoluta ed è stata rinunciata con il concordato in appello
art. 129 c.p.p.
non impone, nel caso di concordato in appello con rinuncia ai motivi di merito, una verifica officiosa delle cause di non punibilità in sede di legittimità
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 625-bis c.p.p.
richiamato come rimedio straordinario esperibile contro la decisione di inammissibilità
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia espressa ai motivi di appello sul merito della responsabilità preclude la successiva deduzione in cassazione di censure fondate su quei medesimi motivi.
- Sono inammissibili le doglianze che investono questioni alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, poiché il potere dispositivo riconosciuto alle parti limita la cognizione del giudice di secondo grado e si riflette sul giudizio di legittimità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere utilmente dedotta in cassazione se la relativa questione non è stata devoluta al giudice di appello o è stata oggetto di rinuncia con il concordato.
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il controllo di legittimità sulla pena concordata è limitato alla verifica di eventuale illegalità della sanzione o di manifesta incongruità non supportata da una valutazione espressa del giudice; non è consentita una nuova rivalutazione degli elementi di merito coperti dal giudicato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze ex art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- rami
- Processo penale
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