Cassazione Penale, Ordinanza n. 36605/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, per il tramite del difensore, ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione tra più sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Le condanne riguardavano violazioni della disciplina sugli stupefacenti: due fatti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, uno commesso nel 2018 e un altro nel 2023, e ulteriori fatti ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 commessi nel 2016 sino al gennaio 2017. Il ricorso censurava il vizio di motivazione dell'ordinanza, sostenendo che il rigetto era stato fondato solo sulla distanza temporale tra i reati, criterio ritenuto insufficiente dalla giurisprudenza; inoltre deduceva che la cessazione del reato associativo ex art. 74 al gennaio 2017 era stata desunta non dall'arresto, ma dall'interruzione delle intercettazioni, sicché non sarebbe escluso che la condotta si fosse protratta oltre e che potesse ravvisarsi continuità almeno con il fatto del 2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse correttamente applicato i criteri in tema di continuazione, escludendo l'unicità del disegno criminoso per la forte distanza temporale tra i fatti e per l'assenza di elementi idonei a dimostrare una programmazione originaria comune. La Corte ha rilevato che il ricorso era inoltre generico, perché non indicava alcun elemento diverso dalla mera omogeneità dei reati capace di dimostrare la programmazione unitaria sin dall'inizio, e perché sollecitava una non consentita rivalutazione di un fatto coperto da giudicato, anche quanto alla sua durata nel tempo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicata come norma incriminatrice per più episodi di detenzione/cessione di stupefacenti oggetto delle precedenti condanne; la mera omogeneità dei reati non basta a fondare la continuazione.
Richiamata quale reato associativo in materia di stupefacenti; la sua cessazione al gennaio 2017 è stata considerata un dato coperto dal giudicato e non ulteriormente rivalutabile in sede esecutiva.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Le Sezioni Unite sono richiamate come parametro per valutare l'unicità del disegno criminoso e il rapporto tra distanza temporale dei reati, programmazione originaria e mera abitualità criminosa.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare l'esistenza di un programma criminoso unitario originario; la sola identità o omogeneità dei titoli di reato non è sufficiente.
- La forte distanza temporale tra i fatti può costituire indice rilevante contro l'unicità del disegno criminoso, soprattutto se non è accompagnata da elementi concreti che dimostrino una preordinazione comune.
- La mera ricorrenza di reati analoghi nel tempo, in assenza di prova di un piano iniziale comune, può essere letta come abitualità criminosa o scelta di vita, incompatibili con l'istituto della continuazione.
- Nel giudizio di esecuzione non è consentito chiedere una rivalutazione di fatti già coperti da giudicato, compresi gli elementi fattuali che ne definiscono la durata temporale, salvo che emergano dati nuovi e specifici.
- Il ricorso contro il diniego della continuazione deve essere specifico: non basta contestare in astratto il criterio della distanza temporale, ma occorre indicare elementi concreti che dimostrino la programmazione unitaria dei diversi reati sin dall'origine.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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