Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36613/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna a sei mesi di arresto per due contravvenzioni commesse il 28 luglio 2020. In ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente sulla sussistenza del reato contestato in relazione alla condotta di gestione della sosta/parcheggio degli automobilisti, limitandosi a recepire acriticamente l'accertamento dei vigili urbani, senza confrontarsi con i profili relativi all'eventuale richiesta o ricezione di denaro e alla precedente sanzione definitiva per condotta analoga. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche, assumendo che la motivazione sarebbe stata solo apoditticamente ancorata ai precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già svolte in appello e già affrontate con motivazione non illogica né contraddittoria dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto critico con tale motivazione. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché la sentenza impugnata aveva indicato in modo dettagliato le ragioni ostative, richiamando la mancanza di elementi favorevoli ex art. 133 c.p. e la spiccata capacità a delinquere desunta dai numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Norma incriminatrice richiamata come base del capo di imputazione relativo alla condotta contestata; la sentenza non ne sviluppa il contenuto sostanziale, limitandosi a registrare che la Corte di appello ne aveva confermato la sussistenza.

  • art. 10, comma 3, d.l. n. 14/2017

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati contestati e confermati in appello; non viene ulteriormente interpretata nel provvedimento di legittimità.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro per la commisurazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte richiama la mancanza di elementi favorevoli e la spiccata capacità a delinquere desunta dai precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende solo in assenza di elementi idonei a ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970

    "È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione"

    Principio richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso che si limita a reiterare motivi già respinti in appello senza specifico confronto con la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello e già motivatamente disattese, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La doglianza per vizio di motivazione non può risolversi in una generica contestazione dell'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello, quando la motivazione sia specifica, non illogica e non contraddittoria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto quando il giudice di merito valorizzi, ai fini dell'art. 133 c.p., l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali dell'imputato, specie se indicativi di una spiccata capacità a delinquere.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.