Cassazione Civile, Ordinanza n. 22116/2021 del 03/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2002-2006 nei confronti di un’associazione non riconosciuta operante nel settore dei servizi estetici (solarium), per il recupero di IVA e imposte dirette sul presupposto che l’ente svolgesse in realtà attività commerciale. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti ritenendo sufficiente, per la natura non commerciale, la mera affiliazione all’AICS e aveva reputato inutilizzabile la documentazione extracontabile raccolta in sede di verifica. La CTR ha poi accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo invece ritualmente acquisita e utilizzabile tale documentazione e accertando la effettiva attività commerciale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sull’accesso e sulla verifica fiscale, sostenendo l’inutilizzabilità della documentazione extracontabile perché acquisita in locali diversi da quelli indicati nell’autorizzazione; 2) nullità della sentenza per omessa considerazione del fatto che l’associazione avesse svolto attività non commerciale; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia/carenza motivazionale sulla dedotta illegittimità della ricostruzione dei ricavi per asserita mancanza di prova sulla natura delle entrate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria è necessaria per accessi domiciliari, non per accessi in locali commerciali o di associazioni; inoltre la Guardia di finanza può accedere senza autorizzazione scritta negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad attività industriale o commerciale. Ha anche precisato che, secondo la stessa ricostruzione degli atti, l’accesso era avvenuto nel locale indicato e nella sua pertinenza, ancorché tramite ingresso da altro civico. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti inammissibili e comunque infondati: da un lato perché miravano a sollecitare un riesame del merito e della prova, dall’altro perché la censura di insufficienza motivazionale non era più proponibile nel regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis. Nel merito, la CTR aveva correttamente ritenuto provata la reale attività commerciale di solarium, mentre la sola affiliazione a un ente di promozione sportiva non bastava a qualificare l’ente come non commerciale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione con controricorso; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge relativa all’utilizzabilità della documentazione e all’accesso fiscale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia o difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura di insufficienza motivazionale non è più proponibile nel testo applicabile dopo la riforma del d.l. n. 83 del 2012.
art. 52, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la necessità dell’autorizzazione è riferita all’accesso domiciliare, non all’accesso in locali commerciali o associativi.
art. 33, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
non richiede, nel caso trattato, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per l’accesso in locali commerciali o di associazioni.
art. 63, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme alle norme sull’accesso e alla verifica fiscale per sostenere la legittimità dell’attività della Guardia di finanza.
art. 14 Cost.
l’inviolabilità del domicilio giustifica la necessità di autorizzazione solo per accessi domiciliari.
art. 35, l. n. 4 del 1929
attribuisce alla Guardia di finanza il potere di accedere negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad azienda industriale o commerciale per verifiche e ricerche senza necessità di autorizzazione scritta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
indica il contributo unificato base cui si ricollega l’ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.
Massime di principio
- L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per l’accesso fiscale è richiesta in presenza di accesso domiciliare, in ragione dell’art. 14 Cost., ma non per l’accesso a locali commerciali, esercizi pubblici o sedi associative non coincidenti con l’abitazione del contribuente.
- La Guardia di finanza, quale polizia tributaria, può accedere nei locali adibiti ad attività industriale o commerciale ed eseguire verifiche e ricerche senza autorizzazione scritta, sicché la documentazione extracontabile ivi reperita è utilizzabile ai fini accertativi se l’accesso è legittimo.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuovo esame del merito o della prova; le doglianze che mirano solo a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza motivazionale; il sindacato di legittimità resta limitato ai casi tipizzati dalla norma vigente.
- Ai fini fiscali, la mera affiliazione formale a un ente di promozione sportiva non è sufficiente, da sola, a dimostrare la natura non commerciale di un ente, se gli elementi acquisiti provano l’effettivo svolgimento di un’attività commerciale.
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