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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06862/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, con recuperi a tassazione per IRPEF, IVA e IRAP: somme qualificate dall’Ufficio come capitale ritenuto imponibile, spese indebitamente dedotte e accrediti bancari non giustificati. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario deducendo, tra l’altro, difetti di motivazione, illegittimità delle indagini finanziarie, difetto di sottoscrizione, assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e non imponibilità di alcune poste. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello l’Agenzia aveva censurato la decisione; la CTR aveva accolto l’appello solo nei limiti di motivazione, ma aveva confermato per il resto la decisione di primo grado. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe pronunciato su un profilo relativo a spese non dedotte in appello e già sostanzialmente non contestate dal contribuente, incorrendo in ultrapetizione; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva rigettato il motivo di appello sugli accrediti bancari con un mero rinvio alla sentenza di primo grado, senza autonoma valutazione; (3) in via subordinata, violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972. Il contribuente non si è difeso in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di ultrapetizione sul capo relativo alle spese non deducibili e fondato anche il vizio di motivazione apparente in relazione al recupero degli accrediti bancari non giustificati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    È richiamato come norma che preclude nuove domande ed eccezioni in appello nel processo tributario; la sua violazione è stata collegata alla decisione della CTR su un profilo non devoluto.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato applicato nel senso del divieto di ultrapetizione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può decidere su un punto non devoluto o già non contestato.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza che si limita a un rinvio generico alla decisione di primo grado, senza dare conto dell’effettiva valutazione dei motivi di appello, è nulla per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la motivazione deve essere effettiva e intelligibile; un richiamo meramente apodittico alla sentenza di primo grado non soddisfa il requisito motivazionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato con l’art. 111 Cost. a sostegno dell’esigenza di una motivazione effettiva e del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare il c.d. minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    È il paradigma del ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, utilizzato per le censure accolte.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    È la norma invocata in via subordinata in tema di presunzioni bancarie e giustificazione degli accrediti; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    È richiamato in relazione ai poteri di indagine e alle presunzioni sugli elementi finanziari nel settore IVA; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice d’appello viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando decide su un capo non devoluto o su una questione ormai non contestata dalla parte interessata.
  • Quando il contribuente presta acquiescenza a un rilievo fiscale, il giudice non può riesaminarlo d’ufficio come se fosse oggetto di contestazione: una tale pronuncia integra ultrapetizione.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se consente di comprendere in modo puntuale le ragioni della decisione; un rinvio generico e acritico alla sentenza di primo grado integra motivazione apparente e quindi nullità.
  • Nel giudizio di cassazione per error in procedendo la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il vizio denunciato.
  • L’accoglimento di un motivo che investe la motivazione della sentenza su un capo decisivo può assorbire le ulteriori censure che presuppongono la permanenza della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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