Sentenza del 22/06/2018 n. 16547 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna relativa ad avvisi di accertamento IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2001-2004. Ha sostenuto, tra l'altro, di avere diritto al regime fiscale agevolato previsto per le ONLUS, l'inesistenza di attività commerciale e di redditi imponibili, l'illegittima applicazione della normativa sulle attività illecite, l'omessa deduzione dei costi, l'inesistenza di operazioni imponibili ai fini IVA, vizi di motivazione degli avvisi e delle sentenze, nonché l'erronea affermazione della sua responsabilità personale e solidale quale rappresentante dell'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevante stabilire se il provvedimento dell'Amministrazione fosse formalmente un diniego di iscrizione o una cancellazione dall'anagrafe ONLUS, poiché l'accertata mancanza originaria dei requisiti produce effetti retroattivi e impedisce di usufruire delle agevolazioni fin dalla comunicazione del 16 febbraio 2001. Ha inoltre confermato che gli elementi indiziari rilevati dall'Amministrazione — gestione accentrata nei due amministratori, assenza di effettiva partecipazione dei soci, mancanza di verbali e di elenchi completi, nonché operazioni a vantaggio personale — erano sufficienti a escludere la natura non commerciale e solidaristica dell'associazione. I motivi relativi alla ricostruzione dei fatti sono stati ritenuti inammissibili o infondati, mentre è stata confermata la responsabilità solidale della Presidente ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 28. La Corte ha condannato B.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, artt. 10, 11 e 28
"I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo [...] sono obbligati in solido con il soggetto passivo [...] delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati"
L'iscrizione e il mantenimento della qualifica ONLUS richiedono il possesso dei requisiti previsti dalla legge. La mancanza originaria dei requisiti comporta effetti retroattivi e impedisce la fruizione delle agevolazioni sin dall'inizio. I rappresentanti legali possono rispondere solidalmente del debito tributario quando consentono l'indebita fruizione dei benefici fiscali.
D.M. 18 luglio 2003, n. 266, artt. 5 e 6
"La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali [...] determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite"
La cancellazione per carenza originaria dei requisiti produce effetti ex tunc, equivalenti a quelli di un diniego di iscrizione; la perdita delle agevolazioni decorre quindi dal momento iniziale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 73 e 111, nel testo applicabile ratione temporis
"Gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale"
Le associazioni senza scopo di lucro possono svolgere attività commerciale e non sono automaticamente esenti da imposizione. L'esclusione dalla tassazione delle attività istituzionali e delle quote associative costituisce un'eccezione, i cui presupposti devono essere provati dall'ente che invoca il beneficio.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, commi 4 e 4-bis
La Corte ha confermato che l'attività dell'associazione poteva essere tassata secondo le regole ordinarie, ma ha escluso l'applicazione della disciplina più gravosa relativa ai proventi da illecito penale, non essendo stato ravvisato un illecito penale. I costi documentati sono stati riconosciuti anche attraverso l'annullamento parziale in autotutela.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Il termine applicabile alla contestazione degli obblighi tributari era quello di decadenza previsto per l'accertamento fiscale, rispetto al quale l'Amministrazione non era decaduta; non era invece applicabile il termine invocato dalla ricorrente ex art. 1957 c.c.
L'onere di provare i fatti che giustificano l'esenzione o il regime fiscale agevolato grava sul soggetto che li invoca, quindi sull'associazione contribuente.
Massime di principio
- La costituzione formale di un'associazione senza scopo di lucro o la presentazione della comunicazione per l'iscrizione come ONLUS non garantiscono, da sole, il diritto alle agevolazioni fiscali: devono essere dimostrati e mantenuti tutti i requisiti sostanziali e statutari.
- Se l'Amministrazione accerta che i requisiti ONLUS mancavano fin dall'origine, il diniego o la cancellazione possono produrre effetti retroattivi, con recupero delle agevolazioni indebitamente utilizzate per il periodo interessato.
- Un ente associativo deve conservare prove concrete dell'effettiva vita associativa: verbali assembleari, elenco dei soci, pagamenti delle quote, approvazione dei rendiconti, separazione dei ruoli e contabilità trasparente.
- La gestione accentrata nelle mani di pochi amministratori e l'utilizzo di fondi dell'ente per vantaggi personali costituiscono indici rilevanti di natura commerciale o di abuso del regime associativo.
- Chi invoca un'esenzione o un'agevolazione fiscale deve fornire la prova dei relativi presupposti; in mancanza, l'Amministrazione può riqualificare le entrate come commerciali e assoggettarle a imposizione ordinaria.
- In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame delle prove o dei fatti già valutati dai giudici di merito, salvo specifici vizi nei limiti consentiti dalla legge.
- I rappresentanti legali e gli amministratori possono essere chiamati a rispondere solidalmente dei tributi, delle sanzioni e degli interessi quando l'ente abbia indebitamente fruito di agevolazioni ONLUS e ricorrano i presupposti previsti dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2018Sentenza del 22/06/2018 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 22 giu 2018Sentenza del 22/06/2018 n. 1116 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 giu 2018Sentenza del 22/06/2018 n. 1220 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 giu 2018Sentenza del 22/06/2018 n. 1223 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 giu 2018Sentenza del 22/06/2018 n. 2069 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 22 giu 2018Sentenza del 22/06/2018 n. 2846 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →