Sentenza del 22/06/2018 n. 2846 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Prezzi di trasferimento - Determinazione - Comparazione corrispettivi - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ripresa a tassazione fondata sul transfer pricing è ritenuta legittima solo se l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio relativo alla non congruità del prezzo infragruppo attraverso elementi oggettivi e comparabili. In assenza di tale dimostrazione, la pretesa fiscale non può essere validamente sostenuta. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio né identifica formalmente le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di una ripresa a tassazione fondata sulla disciplina dei prezzi di trasferimento. Il principio affermato è che l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare il corrispettivo applicato all'interno del gruppo, ma deve dimostrare, mediante dati oggettivi, che il valore del bene o del servizio differisca da quello normale di mercato. In particolare, è necessaria una comparazione tra il prezzo infragruppo e quello praticato, per operazioni analoghe, tra imprese terze e indipendenti.
Norme richiamate
Disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer pricing)
L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'eventuale scostamento dal valore normale mediante criteri oggettivi, tra cui la comparazione con prezzi applicati in transazioni tra imprese indipendenti. La mera appartenenza delle società al medesimo gruppo non è sufficiente a giustificare la ripresa a tassazione.
Massime di principio
- In una controversia di transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta e documentata della non conformità del prezzo infragruppo ai valori di mercato.
- La comparabilità deve riguardare, per quanto possibile, operazioni analoghe, tenendo conto delle caratteristiche dei beni o servizi, delle funzioni svolte, dei rischi assunti e delle condizioni economiche applicabili.
- Non è sufficiente affermare che il prezzo infragruppo sia incongruo: occorre indicare dati di mercato o transazioni comparabili con imprese indipendenti.
- Il contribuente può contestare la ripresa evidenziando l'assenza di comparabili affidabili, l'inadeguatezza del metodo utilizzato o le differenze economiche tra l'operazione contestata e quelle assunte come riferimento.
- La decisione non esclude i controlli sul transfer pricing, ma richiede che la pretesa fiscale sia fondata su un'analisi oggettiva, verificabile e coerente con la specifica operazione.
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