Sentenza del 22/06/2018 n. 2069 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica - Avviso di ricevimento in bianco - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica della cartella è stata ritenuta nulla, in quanto l'Agente della riscossione non aveva fornito una prova valida e verificabile del suo perfezionamento. Di conseguenza, sono risultate illegittime anche le eventuali azioni esecutive fondate sulla cartella, per illegittimità riflessa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione della cartella di pagamento, poiché l'avviso di ricevimento prodotto dall'Agente della riscossione era completamente in bianco oppure privo della sottoscrizione e dell'indicazione del luogo in cui era stato immesso l'avviso. Tali carenze non consentivano di verificare l'effettivo svolgimento delle formalità previste dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973 a tutela del destinatario.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 602/1973
La norma impone il rispetto delle formalità necessarie per la notificazione della cartella di pagamento e per la tutela del destinatario. L'Agente della riscossione deve fornire una prova documentale idonea a dimostrare che tali formalità sono state effettivamente eseguite.
Massime di principio
- In una controversia sulla notifica di una cartella di pagamento, l'Agente della riscossione deve dimostrare in modo concreto e verificabile il perfezionamento della notificazione.
- Un avviso di ricevimento completamente bianco, privo di sottoscrizione o dell'indicazione del luogo di immissione dell'avviso, può essere insufficiente a provare la regolarità della notifica.
- Quando la documentazione non consente di verificare il rispetto delle formalità previste dalla legge a tutela del destinatario, la notifica può essere dichiarata nulla.
- La nullità della notifica della cartella può rendere illegittime, per conseguenza, le procedure esecutive o cautelari fondate esclusivamente su quella cartella.
- La valutazione deve essere svolta esaminando concretamente i documenti notificatori e verificando se le loro carenze impediscano di ricostruire con certezza le modalità della notifica.
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