Sentenza del 22/06/2018 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Poteri degli Uffici - Accertamento originario annullato in autotutela - Accertamento integrativo fondato sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Illegittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l'annullamento in autotutela del precedente avviso elimini l'atto dal mondo giuridico e consenta all'Amministrazione finanziaria di adottare un nuovo accertamento, anche se di contenuto analogo, senza che ciò costituisca una reiterazione illegittima dell'attività impositiva ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. Il nuovo accertamento è quindi considerato legittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del secondo avviso di accertamento, sostenendo che costituisse una reiterazione dell'attività impositiva già esercitata con un precedente avviso, di contenuto analogo, e poi annullato in autotutela. Secondo questa tesi, il nuovo accertamento avrebbe violato i limiti posti dall'art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che consente l'accertamento integrativo o modificativo solo in presenza della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Norme richiamate
Art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento integrativo o modificativo fondato sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
Il divieto di reiterare l'attività impositiva opera nei confronti di un precedente accertamento ancora efficace. Quando il primo avviso viene annullato in autotutela, il nuovo atto non è considerato una semplice integrazione di un accertamento vigente, ma un nuovo esercizio del potere impositivo; pertanto può avere anche contenuto analogo, purché siano rispettati gli altri requisiti di legge.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela di un avviso di accertamento consente, in linea generale, all'Amministrazione di emettere un nuovo avviso relativo alla medesima pretesa, anche con contenuto analogo, senza violare automaticamente il divieto di reiterazione.
- Il limite previsto per l'accertamento integrativo o modificativo riguarda soprattutto gli accertamenti precedenti ancora validi ed efficaci; non si applica nello stesso modo quando il primo atto è stato definitivamente rimosso in autotutela.
- L'annullamento del primo avviso non rende comunque sempre legittimo il secondo: il nuovo atto deve rispettare termini di decadenza, obblighi motivazionali, garanzie procedimentali e ogni altra condizione prevista dalla normativa tributaria.
- Per valutare la legittimità di un nuovo accertamento occorre distinguere tra integrazione di un atto ancora efficace e sostituzione di un atto previamente annullato.
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