Sentenza del 22/06/2018 n. 1220 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Fattura per operazione oggettivamente inesistente - Onere della prova - E' a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente, per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, l'utilizzo di una fattura emessa dalla ditta "E. di C. V." per un'operazione oggettivamente inesistente e la deduzione di costi ritenuti non inerenti all'attività d'impresa. L'Ufficio sosteneva l'inesistenza della prestazione sulla base di vari elementi presuntivi, tra cui l'assenza di dichiarazioni fiscali del fornitore, la concentrazione delle fatture nei confronti della ditta del contribuente, il fatto che il fornitore fosse anche lavoratore dipendente del contribuente e l'assenza di dipendenti o di una struttura aziendale apparentemente adeguata. Quanto ai costi, l'Ufficio riteneva non verificabile l'inerenza per la mancata indicazione delle targhe dei veicoli interessati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento degli avvisi di accertamento pronunciato in primo grado. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito prove adeguate e convincenti, neppure presuntive, dell'inesistenza dell'operazione né della consapevolezza del contribuente circa l'eventuale fraudolenza. Ha valorizzato anche l'assoluzione penale del contribuente e del fornitore per il fatto relativo alla fattura inesistente, nonché la documentazione prodotta dal contribuente, il pagamento della prestazione e la conferma dei lavori da parte del fornitore. Sono stati inoltre ritenuti deducibili e inerenti i costi relativi a riparazioni, pneumatici, materiali per furgone e pedaggi, poiché documentati e riferibili a beni strumentali dell'impresa; l'indicazione della targa non era un requisito normativo necessario nel caso concreto. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
Principi in materia di onere della prova dell'operazione oggettivamente inesistente
È onere dell'Ufficio, che ha ritenuto che una fattura sia relativa ad una inesistente prestazione, di fornire prove adeguate e convincenti dell'inesistenza delle operazioni sottese alla fattura.
L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che la prestazione fatturata non è stata realmente eseguita. Non è sufficiente richiamare elementi meramente sospetti o la presunta inadeguatezza organizzativa del fornitore.
Principio di inerenza e deducibilità dei costi d'impresa
I costi sono deducibili quando risultano collegati all'attività esercitata e adeguatamente documentati. L'assenza di un dato non imposto dalla legge, come la targa del veicolo nella documentazione esaminata, non basta da sola a escludere l'inerenza se altri elementi provano il collegamento con i beni strumentali dell'impresa.
Rilevanza del giudicato o dell'esito penale nel processo tributario
L'assoluzione penale non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario, ma costituisce un elemento probatorio rilevante che il giudice tributario deve valutare insieme agli altri elementi del processo.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta una fattura per operazione oggettivamente inesistente, deve fornire elementi concreti e convergenti che dimostrino la mancata esecuzione della prestazione; la sola anomalia del fornitore o la sua limitata struttura organizzativa non è necessariamente sufficiente.
- La prova dell'avvenuto pagamento e la conferma della prestazione da parte del fornitore, se accompagnate da documentazione coerente, possono sostenere la realtà dell'operazione e contrastare le presunzioni dell'Ufficio.
- Per negare la deducibilità di un costo, l'Ufficio deve dimostrare concretamente la sua estraneità all'attività d'impresa; non può fondarsi esclusivamente sulla mancanza di formalità o dati non richiesti dalla legge.
- Un'assoluzione penale per insussistenza del fatto non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può rafforzare la posizione del contribuente, soprattutto quando riguarda gli stessi fatti e non emergono ulteriori prove fiscali autonome.
- Il contribuente dovrebbe conservare fatture, prove di pagamento, contratti, documentazione dei beni strumentali e ogni evidenza dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, così da dimostrare sia la realtà dell'operazione sia l'inerenza dei costi.
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