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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04778/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello del contribuente contro il rigetto, in primo grado, dei ricorsi riuniti avverso avvisi di accertamento sintetico emessi per gli anni d'imposta 2007 e 2008 ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973. Con un unico motivo l'Ufficio ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto ritenere non provata dal contribuente la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e il nesso tra tali disponibilità e le spese contestate, che gravava sul contribuente dimostrare. La Corte ha però rilevato che la CTR aveva accertato in fatto la disponibilità economica della famiglia e la sua utilizzazione per sostenere le spese relative ai beni-indice, valorizzando quindi la prova contraria fornita dal contribuente. Il ricorso è stato ritenuto, nella sostanza, diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare un effettivo errore di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR sulla provenienza non reddituale delle somme e sul loro impiego per far fronte alle spese presuntivamente rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata, mentre non è consentita in cassazione una rivalutazione delle prove o dei fatti storici. Poiché il contribuente era intimato, nulla è stato disposto sulle spese. È stata inoltre applicata alla ricorrente la condanna al pagamento di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.; la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito imponibile e consente al contribuente di fornire prova contraria sulla provenienza non reddituale delle disponibilità economiche poste a base della presunzione

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è configurabile solo se l'onere probatorio viene posto a carico di una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il motivo formalmente incardinato nella violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione in camera di consiglio e la condanna della parte soccombente alla somma a favore della cassa delle ammende

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte richiama la disciplina sulle conseguenze economiche della soccombenza e la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera valutazione comparativa del materiale probatorio, ma solo l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione della maggiore o minore forza di convincimento delle prove rientra nel giudizio di merito

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    non applicabile al caso perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia erroneamente individuato la parte gravata dell'onere della prova; non è sufficiente contestare come il giudice abbia apprezzato le prove acquisite.
  • Quando il giudice di merito accerta che il contribuente ha dimostrato la disponibilità di somme non aventi rilevanza reddituale e il loro possibile impiego per coprire le spese correlate ai beni-indice, la presunzione dell'accertamento sintetico può ritenersi superata.
  • Non è consentito sotto la veste formale della violazione di legge sollecitare in cassazione una nuova valutazione dei fatti storici o del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non richiede necessariamente la dimostrazione analitica dell'effettivo impiego delle somme per ciascuna spesa contestata, essendo sufficiente provare che tale impiego sia stato plausibile e che le somme non siano state destinate ad altre finalità incompatibili con l'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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