Cassazione Civile, Ordinanza n. 04128/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promosso per il pagamento di una fornitura di serramenti e della relativa manodopera. I fornitori avevano ottenuto il decreto per il corrispettivo della merce; i committenti erano stati chiamati in causa e avevano sostenuto che i serramenti consegnati e installati non corrispondessero a quelli ordinati, in particolare per diversità di marca rispetto a quella concordata. In primo grado il tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo sul prezzo, ma aveva accolto la domanda riconvenzionale dei committenti per la sostituzione dei serramenti. La corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo non provata la commissione di serramenti specifici di marca e escludendo che vi fosse aliud pro alio, poiché era stata fornita una merce della medesima categoria, con prestazioni complessivamente omogenee. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per asserito travisamento delle prove testimoniali e documentali; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione dell’istruttoria e mancato rilievo di asseriti difetti del materiale fornito; 3) violazione degli artt. 115 e 360, n. 5, c.p.c. per omessa considerazione di documenti e testimonianze che, a loro dire, escludevano la commercializzazione del marchio poi indicato nei documenti di trasporto e nella certificazione; 4) violazione degli artt. 112, 132, 324 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita formazione di giudicato interno sull’applicazione del codice del consumo; 5) violazione degli artt. 129 e 130 del codice del consumo per la diversità della merce consegnata rispetto a quella discussa in trattativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso accertamento di fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha affermato che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste nei termini prospettati e che non era configurabile il denunciato giudicato interno sulla violazione degli artt. 129 e 130 del codice del consumo, poiché la questione della diversità della merce e della sua omogeneità funzionale era comunque rimasta devoluta al merito. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
La sua violazione può essere denunciata solo se il giudice dichiari espressamente di non voler osservare la regola di valutazione delle prove o fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti; non è sindacabile in cassazione la mera diversa ponderazione delle prove offerte.
La violazione è configurabile solo se il giudice applichi un diverso regime di prova rispetto a quello previsto dalla legge; non ricorre quando il giudice eserciti il prudente apprezzamento sulle prove soggette a libero convincimento.
È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma la Corte ha escluso che la doglianza integrasse un vizio scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione può riguardare l’omesso esame di fatti decisivi, non la richiesta di rivalutare globalmente l’incarto processuale o di sostituire al giudizio di merito una diversa lettura delle prove.
Richiamato nel motivo sul preteso giudicato interno, ma la Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato per il giudicato interno; la Corte ha negato che nella specie si fosse formato un giudicato sulla disciplina del codice del consumo.
Richiamato in relazione al giudicato sostanziale; la Corte ha ritenuto non configurabile un giudicato interno sulla questione dedotta.
artt. 129 e 130 codice del consumo
Le norme sono invocate per sostenere la difformità del bene fornito, ma la Corte ha rilevato che la questione era stata ricondotta al tema dell’aliud pro alio e della diversità della merce, escludendo la violazione denunciata alla luce dell’accertamento di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso, ai fini del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la scelta delle prove ritenute attendibili, la loro concludenza e il peso attribuito a ciascuna di esse appartengono al giudice di merito.
- La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia applicato un criterio legale di decisione errato o abbia deciso su prove non ritualmente introdotte; non basta contestare che abbia preferito alcune prove ad altre.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una rivalutazione complessiva del fatto, ma solo di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Il giudicato interno non si forma su una questione che sia comunque rimasta oggetto di devoluzione al giudice di merito; non può essere invocato per precludere il riesame di profili che la sentenza impugnata abbia effettivamente deciso.
- Quando la controversia verte sulla difformità del bene fornito rispetto a quello ordinato, la qualificazione della fattispecie e l’eventuale omogeneità funzionale del prodotto consegnato sono apprezzamenti di merito, insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione riconoscibile.
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