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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31722/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva dichiarato inammissibile l'appello perché notificato al contribuente via posta elettronica certificata, ritenendo che nel processo tributario telematico la modalità informatica potesse essere utilizzata solo se sin dal primo grado il giudizio fosse stato instaurato telematicamente; secondo il giudice regionale, non era consentito passare da un primo grado cartaceo a un secondo grado telematico, con conseguente inesistenza della notifica per violazione dell'art. 16 d.lgs. 546/1992. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: (1) violazione di numerose disposizioni sul processo tributario telematico e sulla notifica via PEC, sostenendo che l'appello era stato validamente notificato il 23 agosto 2016, quando in Toscana il processo tributario telematico era già operativo; (2) violazione dell'art. 39, comma 8, d.l. 98/2011 e delle norme attuative, deducendo che nessuna norma escludeva l'uso della notifica telematica in appello solo perché il primo grado era stato introdotto in forma cartacea.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi perché la disciplina del processo tributario telematico, applicabile in Toscana dal 1° gennaio 2016 e comunque operante in via sperimentale già dal 1° dicembre 2015 per le notifiche via PEC, consentiva la notifica telematica dell'appello notificato nel 2016. La Corte ha richiamato inoltre la norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 16 d.l. 119/2018, che consente alle parti di utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte e dallo svolgimento del primo grado in forma analogica. Ne è derivato il rilievo che il giudice regionale aveva applicato un'interpretazione contrastante con tali principi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché esamini l'appello dell'Agenzia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge processuale e falsa applicazione delle norme sul processo tributario telematico.

  • art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come base della disciplina delle notifiche telematiche nel processo tributario; interpretato nel senso che la modalità telematica è utilizzabile nel grado di appello anche se il primo grado si è svolto con modalità cartacee.

  • art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato tra le disposizioni di sistema del processo tributario, senza autonoma ratio decisoria nel testo.

  • art. 16 d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68

    Richiamato tra le norme sulla posta elettronica certificata utilizzate a sostegno della validità della notifica telematica.

  • art. 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Richiamato tra le norme sul documento informatico e le comunicazioni telematiche, a sostegno dell'ammissibilità della notifica via PEC.

  • art. 39, comma 8, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    Richiamato quale norma di cornice che ha introdotto il processo tributario telematico, senza precludere la notifica telematica in appello dopo il primo grado cartaceo.

  • art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Richiamato nel novero delle norme che disciplinano il processo tributario telematico e i suoi sviluppi applicativi.

  • art. 3, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    Richiamato per individuare la disciplina attuativa del processo tributario telematico.

  • art. 16 d.m. 4 agosto 2015

    Richiamato per affermare che le notifiche via PEC degli atti del processo tributario erano previste in via sperimentale dal 1° dicembre 2015 nelle Commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria.

  • art. 16 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Contiene una norma di interpretazione autentica secondo cui le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica prevista dal d.m. 163/2013 e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte e dallo svolgimento del primo grado in forma analogica.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, quando la modalità di notifica via PEC è operativa per il giudice adito, essa può essere utilizzata per l'atto di appello in base al principio tempus regit actum, se l'atto è notificato nel periodo di vigenza della disciplina telematica applicabile.
  • La scelta della modalità cartacea nel primo grado non vincola la parte nel grado successivo: la notifica e il deposito telematici possono essere adottati per la prima volta in appello, salvo diverse preclusioni normative espresse.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata sul solo passaggio da un primo grado analogico a un secondo grado telematico è erronea se la disciplina positiva, anche per effetto di interpretazione autentica, consente l'uso del PTT in ogni grado di giudizio.
  • In materia di notificazioni processuali nel contenzioso tributario, la validità della notifica va valutata alla luce della disciplina applicabile al momento dell'atto e delle norme attuative vigenti nel distretto interessato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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