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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28983/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2006 per un immobile ancora da costruire, con maxi-canone iniziale, rate mensili, indicizzazione dei canoni e prezzo di riscatto finale. Dopo la consegna dell’immobile nel 2009 e una rinegoziazione del piano finanziario nel 2011, l’utilizzatrice ha contestato la debenza di vari importi, assumendo la nullità delle clausole sugli interessi per usurarietà e per indeterminatezza, nonché la violazione dell’art. 117 TUB per l’asserita errata indicazione del tasso. In appello la società utilizzatrice aveva ottenuto solo una parziale riforma della decisione di primo grado su due capi, ma la Corte d’appello aveva respinto o dichiarato tardive le ulteriori doglianze, ritenendo, tra l’altro, formato il giudicato interno sulla clausola di indicizzazione, insussistente la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini antiusura, tardiva l’introduzione di nuove censure sulle spese di assicurazione e infondata la dedotta nullità del verbale transattivo relativo ai prefinanziamenti. Nel ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha articolato venti motivi, deducendo in sintesi: nullità della sentenza per omesso contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio; carenza o apparenza di motivazione sulla determinabilità della clausola di indicizzazione e sull’uso della CTU; omessa rilevazione della nullità/usurarietà delle clausole relative agli interessi, anche considerando la rinegoziazione del 2011, le spese di assicurazione e la disciplina antiusura; violazione delle regole sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori; violazione dell’art. 1815 c.c.; nullità e/o inefficacia delle clausole sugli interessi di prefinanziamento e sulle spese successive alla consegna; violazione dell’art. 1341 c.c.; violazione dell’art. 117 TUB per l’indicazione del solo tasso nominale; omessa pronuncia e mancata rivalutazione monetaria delle somme indebitamente corrisposte; nonché errata ripartizione degli effetti fiscali delle pattuizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili molti motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il giudicato interno sulla clausola di indicizzazione, la tardività di alcune nuove censure e la sufficienza della motivazione; ha inoltre respinto nel merito le doglianze relative all’usura, escludendo che nel caso concreto vi fosse superamento del tasso soglia e confermando che la rinegoziazione del 2011 non aveva modificato le clausole sugli interessi, sicché un eventuale superamento sopravvenuto era irrilevante. Ha ribadito che non è consentita la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori per verificare l’usura; che, anche in presenza di interessi moratori usurari, non consegue la gratuità totale del rapporto; che le nuove deduzioni sulle spese assicurative erano tardive perché fondate su allegazioni non precedentemente introdotte; che la mera difformità tra tasso indicato e tasso effettivamente applicato non integra violazione dell’art. 117 TUB se il tasso è comunque determinabile dai dati contrattuali; e che l’obbligazione restitutoria relativa a somme indebitamente percepite è di valuta, con rivalutazione non automatica. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    La doglianza sul mancato contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi e non evidenziava un vizio effettivo della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta quando la Corte territoriale aveva comunque deciso sul punto, oppure quando la questione era tardiva o priva di incidenza decisoria.

  • art. 113 c.p.c.

    Le questioni di diritto invocate non potevano condurre a cassazione quando la motivazione della sentenza d’appello era considerata sufficiente e coerente con gli elementi di causa.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta non apparente quando la Corte d’appello aveva espresso le ragioni della decisione, anche in relazione alla rilevanza o tardività delle censure.

  • art. 117 TUB

    La mera divergenza tra tasso indicato nel contratto e tasso effettivamente applicato non determina di per sé nullità o violazione della disciplina bancaria se il tasso è comunque determinabile dai dati contrattuali.

  • art. 1341 c.c.

    La deduzione di nullità di clausole predisposte unilateralmente è stata dichiarata tardiva e comunque non supportata da elementi utili già acquisiti al processo.

  • art. 1815 c.c.

    La sanzione di non debenza degli interessi non opera in modo indiscriminato su ogni interesse del rapporto: la pattuizione di un interesse moratorio usurario non rende gratuito anche il credito per interessi corrispettivi leciti.

  • art. 644 c.p.

    Ai fini dell’usura si è ribadito che non è consentito sommare meccanicamente interessi corrispettivi e moratori, poiché hanno funzione e presupposti diversi.

  • L. 108/1996

    La disciplina antiusura si applica ai costi del credito, ma la verifica del superamento del tasso soglia va condotta secondo criteri coerenti con la natura distinta degli interessi corrispettivi e moratori.

  • D.L. n. 394 del 2000

    È stato richiamato per la disciplina della verifica dell’usura nei rapporti bancari, senza ammettere la sommatoria tra diverse tipologie di interessi.

  • art. 1224 c.c.

    In presenza di interessi moratori usurari, restano comunque dovuti gli interessi corrispettivi leciti ai sensi della disciplina sull’inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che contesta i conteggi deve indicarne i criteri; altrimenti la controparte non è onerata di una contestazione specifica del quantum.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione si fondi su giudicato interno, tardività della deduzione o motivazione comunque esistente.
  • La rilevabilità d’ufficio della nullità non esonera la parte dagli oneri di allegazione: nuove questioni possono essere esaminate solo se si fondano su fatti tempestivamente introdotti nel processo e già acquisiti al contraddittorio.
  • In tema di usura nei contratti di finanziamento, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non possono essere sommati per verificare il superamento del tasso soglia, poiché assolvono funzioni diverse e operano in presupposti alternativi.
  • L’eventuale superamento sopravvenuto del tasso soglia, ove non vi sia modifica delle pattuizioni originarie sugli interessi, è irrilevante ai fini della nullità della clausola; non è configurabile una usura sopravvenuta idonea a travolgere l’accordo.
  • La pattuizione di un interesse moratorio usurario non comporta automaticamente la gratuità integrale del rapporto: la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. non elimina gli interessi corrispettivi validamente pattuiti.
  • La deduzione di nullità per violazione della disciplina bancaria richiede che il tasso sia realmente indeterminabile; se il tasso effettivo può essere ricostruito dai dati contrattuali, l’erronea indicazione del tasso non integra di per sé invalidità.
  • Le contestazioni sui conteggi devono essere specifiche e devono esporre i criteri di calcolo seguiti; in mancanza, la controparte non è tenuta a una replica analitica del quantum.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito: l’oggetto dell’incarico e il quesito non sono, di regola, autonomamente censurabili in cassazione, salvo che incidano sulla correttezza giuridica della decisione.
  • La rivalutazione monetaria sulle somme indebitamente percepite non è automatica quando l’obbligazione restitutoria è di valuta: occorre una specifica domanda e la prova del maggior danno da svalutazione.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoMutuoAnatocismoUsura bancariaContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicatoPrescrizione

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