Cassazione Civile, Ordinanza n. 29325/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto maggiore imposta di registro e accessori in relazione alla compravendita di un compendio immobiliare, ritenendo congruo un valore superiore rispetto a quello dichiarato. La Corte di secondo grado aveva accolto l'appello dell'Ufficio, valorizzando una stima del bene effettuata con metodo indiretto, basata sull'approccio del costo di riproduzione deprezzato e su fonti estimative e dati di mercato. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso o incoerente esame del fatto decisivo relativo alle fonti e alla metodologia seguite dall'Ufficio per la stima; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; 3) contraddittorietà della motivazione, poiché il bene, unico per caratteristiche, non sarebbe stato stimabile mediante analisi di mercato; 4) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 7 e 36 del d.lgs. 546/1992 per avere il giudice attribuito valore privilegiato alla perizia dell'Ufficio e trascurato gli elementi tecnici prodotti dal contribuente; 5) omesso esame di un fatto decisivo, in particolare della perizia di parte e dei rilievi tecnici che avrebbero dimostrato errori di calcolo e di superficie nella stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure sul vizio motivazionale, osservando che la sentenza di appello conteneva una ratio decidendi comprensibile e articolata, basata su elementi documentali e sulla attendibilità della stima dell'Ufficio. Ha inoltre affermato che le doglianze sostanzialmente miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto alla perizia dell'Ufficio, la Corte ha ribadito che nel processo tributario essa è una perizia di parte, valutabile dal giudice come fonte di convincimento se adeguatamente motivata, come avvenuto nel caso concreto. Le ulteriori contestazioni tecniche sono state ritenute nuove, perché non risulta fossero state ritualmente prospettate nei precedenti gradi di giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Non consente in cassazione di trasformare il sindacato di legittimità in una rivalutazione del materiale probatorio; la censura, se diretta contro la valutazione delle prove, è inammissibile.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi sono stati ricondotti, nei limiti consentiti, al vizio di motivazione ex n. 5; il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione mancante/apparente/incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi o sia apparente, perplessa o incomprensibile.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per escludere che la sentenza impugnata fosse priva di un apparato motivazionale idoneo.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale" della motivazione.
La censura non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio; il giudice tributario può valorizzare la perizia dell'Ufficio se ne spiega le ragioni di attendibilità.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazione perché il giudice di merito aveva valutato le risultanze probatorie e ritenuto non convincente la difesa del contribuente.
Nel processo tributario esiste un più ampio spazio per prove atipiche e per la valutazione di perizie di parte, purché il giudice ne spieghi la rilevanza probatoria.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Accertati i presupposti, la ricorrente è stata onerata dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze tecniche già esaminate dal giudice di merito, poiché il controllo della Cassazione è limitato alla correttezza giuridica e al rispetto dei limiti del sindacato motivazionale.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare una diversa lettura delle prove o una motivazione ritenuta insufficiente.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente ricorre solo quando la decisione non consenta di ricostruire la ratio decidendi o presenti una motivazione meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
- Nel processo tributario la relazione di stima redatta dall'Ufficio ha natura di perizia di parte: non gode di valore probatorio privilegiato sul contenuto, ma può essere utilizzata dal giudice come fonte di convincimento se ne vengano esplicitate le ragioni di attendibilità.
- Le questioni nuove, non ritualmente prospettate nei precedenti gradi di merito e non rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Il giudice può fondare la decisione su documenti e perizie di parte solo se la parte li ha specificamente posti a sostegno delle proprie domande o eccezioni, così da consentire il contraddittorio e la loro corretta valutazione.
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