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Sentenza

Sentenza del 12/11/2021 n. 5095 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Ordinanza di assegnazione di somme emessa nell'ambito di una procedura esecutiva conseguente una sentenza del Giudice di pace - Controversia di valore inferiore a euro 1.033,00 - Esenzione dall'Imposta di registro - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discuteva se fosse dovuta l'imposta di registro su un'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice dell'esecuzione, scaturente da una sentenza del Giudice di pace, in un procedimento il cui valore è inferiore a euro 1.033,00. Il ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 46 legge 374/1991, le cause e gli atti relativi a controversie di valore non superiore a euro 1.033,00 sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato e pertanto esenti dall'imposta di registro; la resistente sosteneva invece l'applicabilità dell'imposta di registro all'atto di esecuzione.

La decisione

Il giudice ha accolto la tesi del ricorrente: l'art. 46 L. 374/1991 ha portata generalizzata e si applica agli atti e provvedimenti connessi a procedimenti davanti al Giudice di pace aventi valore non superiore a euro 1.033,00. Ne consegue che non è dovuta l'imposta di registro sull'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice dell'esecuzione derivante da una sentenza del Giudice di pace in un procedimento di valore inferiore a euro 1.033,00. La pronuncia richiama e conferma l'orientamento della Cassazione (es. Cass. 21050/2020).

Norme richiamate

  • legge 374/1991, art. 46

    Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato

    La norma è stata intesa in senso generalizzato: non si limita agli atti emessi direttamente dal Giudice di pace, ma comprende qualsiasi provvedimento giurisdizionale derivante da procedimenti instaurati davanti al Giudice di pace e di valore non superiore a euro 1.033,00, escludendo quindi l'imposta di registro sugli atti connessi.

  • Cassazione, sent. 21050/2020

    Giurisprudenza di conferma che riconosce l'applicazione estesa dell'art. 46 L. 374/1991 anche agli atti esecutivi consequenziali a sentenze del Giudice di pace, escludendo l'imposta di registro per i procedimenti di modesto valore.

Massime di principio

  • Se il procedimento è stato instaurato davanti al Giudice di pace e il valore della controversia non supera euro 1.033,00, tutti gli atti e i provvedimenti ad esso relativi sono soggetti soltanto al contributo unificato e non all'imposta di registro.
  • L'esenzione dall'imposta di registro si estende anche agli atti esecutivi (es. ordinanze di assegnazione di somme) adottati in esecuzione di sentenze del Giudice di pace, quando l'origine del provvedimento è un procedimento di valore contenuto entro il limite previsto dall'art. 46 L.374/1991.
  • Occorre verificare che l'atto impugnato sia realmente 'relativo' al procedimento di valore ridotto: atti autonomi o con valore proprio e distinto potrebbero non rientrare nell'esenzione.
  • In caso di dubbio sulla quantificazione del valore della controversia o sull'autonomia dell'atto, è opportuno contestare l'esazione (anche amministrativamente) e fare riferimento alla giurisprudenza consolidata (es. Cass. 21050/2020).
  • La valutazione deve essere fatta caso per caso: accertare l'effettivo collegamento tra il provvedimento e il procedimento davanti al Giudice di pace e il rispetto del limite quantitativo di euro 1.033,00.

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