Cassazione Penale, Sentenza n. 25834/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), esclusa l'aggravante del "ruolo dirigenziale", limitato il periodo di partecipazione al 4 maggio 2011-2013 e rideterminata la pena complessiva sulla base della continuazione (art. 74 d.P.R. 309/1990). I motivi dedotti contestavano: a) l'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione (ritenendo più grave il reato già giudicato con rito abbreviato); b) la discrepanza fra dispositivo e motivazione della sentenza rescindente circa il destino del motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche (il dispositivo dichiarava il motivo "assorbito" mentre la motivazione lo definiva "inammissibile"), con la conseguente necessità che il giudice del rinvio riesamini le attenuanti generiche; c) profili processuali relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio in presenza di riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (preliminare e assorbente), osservando la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza rescindente e affermando la prevalenza del contenuto decisorio del dispositivo nel caso specifico. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, disponendo che il giudice del rinvio valuti liberamente il motivo sulle circostanze attenuanti generiche (già devoluto in appello) e, conseguentemente, proceda alla rideterminazione della pena complessiva tenendo conto dei criteri applicabili alla continuazione e delle regole sulla riduzione per il rito abbreviato. In sintesi: annullamento e rinvio per riconsiderare le attenuanti generiche e, se necessario, ricalcolare la pena complessiva.
Norme richiamate
contestata l'aggravante in ordine "al ruolo dirigenziale"; la Corte d'appello ha qualificato il fatto come reato ex art. 416-bis, primo comma, aggravato ai sensi del quarto comma, commesso fino all'anno 2013
la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante del ruolo apicale e circoscritto temporalmente la partecipazione (2011-2013); la Cassazione ha ritenuto che tale riperimetrazione impone al giudice del rinvio di riesaminare le attenuanti generiche, perché il mutato quadro fattuale può incidere sul trattamento sanzionatorio
la Corte d'appello ha applicato la disciplina sanzionatoria precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2015
si segnala che la Corte aveva scelto la normativa previgente per la determinazione della pena dell'art. 416-bis; non è centrale nella decisione della Cassazione ma costituisce elemento del quadro fattuale su cui il giudice del rinvio dovrà operare
la Corte d'appello ha ritenuta la continuazione ed aumentato la pena di quattro anni in ragione della già ritenuta continuazione (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990)
la continuazione tra reati è stata ritenuta e utilizzata per aumentare la pena complessiva; la Cassazione richiama il corretto criterio di determinazione del reato più grave e della pena complessiva alla luce delle rideterminazioni (compresa l'eventuale concessione di attenuanti)
richiamati dalle parti per profili procedurali: art. 442 c.p.p. disciplina la riduzione per il rito abbreviato (applicabile solo ai reati giudicati con tale rito), art. 438 riguarda il procedimento per l'applicazione della pena nel giudizio abbreviato; la Cassazione chiarisce che nella comparazione delle pene per la continuazione occorre tener conto delle riduzioni previste per il rito abbreviato
art. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p.
principio utile per la scelta del reato più grave in caso di continuazione: il giudice può fare riferimento al criterio della pena da irrogarsi o già irrogata (anche tenendo conto delle riduzioni per rito abbreviato) per valutare e comparare la gravità
Massime di principio
- In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione di una sentenza, il dispositivo prevale salvo che dalla motivazione emergano chiaramente elementi decisivi contrari; tuttavia, se il dispositivo dichiara un motivo "assorbito", il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare liberamente quel motivo se esso è stato regolarmente devoluto in grado di appello
- Se la qualificazione del fatto o la portata temporale della partecipazione vengono modificate in sede di appello (es. esclusione del ruolo apicale o riduzione del periodo), il giudice del rinvio deve riconsiderare le circostanze attenuanti o aggravanti perché possono influire sulla determinazione della pena
- Nella continuazione tra reati, per individuare il reato "più grave" è corretto confrontare le pene effettive da irrogarsi o già irrogate, tenendo conto delle riduzioni applicabili (es. un terzo per il rito abbreviato), poiché la comparazione deve riflettere il trattamento sanzionatorio concreto
- La riduzione di un terzo per il rito abbreviato si applica solo ai reati effettivamente giudicati con quel rito; nella formazione della pena complessiva per la continuazione occorre applicare la riduzione soltanto alle fattispecie soggette al rito abbreviato
- Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio per questioni di diritto o di fatto rilevanti, il giudice chiamato a giudicare nuovamente non è vincolato da ogni affermazione della sentenza rescissa sui motivi dichiarati "assorbiti", ma deve riesaminarli purché siano stati regolarmente dedotti in appello
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