Cassazione Penale, Sentenza n. 7894/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva confermato la condanna per aver realizzato, senza permesso di costruire, una strada con modifica delle altimetrie e nuovo sbocco sulla viabilità ordinaria (riqualificato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001). Il ricorrente denunciava: 1) errata valutazione circa la necessità del permesso di costruire anziché la sufficienza della comunicazione di inizio lavori (c.i.l.), rilevando la possibile applicazione dell'art. 136, comma 2, L.R. Toscana n. 65/2014 che ammette, mediante c.i.l., "opere di pavimentazione di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo"; il ricorrente sosteneva altresì che non fosse chiara la preesistenza della strada e che la permeabilità del terreno fosse elemento decisivo; 2) in subordine, contestava la tipizzazione come nuova costruzione sulla base dell'istituto dell'autore mediato (artt. 47 e 48 c.p.), affermando di aver eseguito lavori conformi alla pratica edilizia già presentata dal precedente proprietario e di aver agito in errore su un fatto essenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e pretestuose, essendo la questione essenzialmente fattuale: i giudici di merito avevano correttamente valutato le prove (aerofotogrammetrie e deposizione del testimone oculare) rilevando l'assenza di una strada preesistente e una significativa modifica dello stato dei luoghi (strada di 105 metri, larghezza 4,70–6,60 m, alterazione dell'altimetria), con la conseguente necessità del permesso di costruire ai sensi dell'art. 44 DPR 380/2001. Sul secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità perché la censura relativa all'autore mediato e all'errore su fatto essenziale non era stata dedotta nell'atto di appello e quindi non poteva essere sollevata in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b)
La modifica stabile di una strada (allargamento, alterazione altimetrica e realizzazione di nuova carreggiata) va qualificata come intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire; la mancata richiesta integra la fattispecie di cui all'art. 44 DPR 380/2001.
Legge Regionale Toscana n. 65 del 2014, art. 136, comma 2
opere di pavimentazione di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo
La norma consente con c.i.l. alcune opere di pavimentazione di finitura purché non alterino in modo significativo la permeabilità del suolo; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'intervento avesse invece modificato stabilmente lo stato dei luoghi, esorbitando dalla fattispecie ammessa con mera comunicazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
La censura invocata doveva configurarsi come corretta deduzione di violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte questioni di fatto non sindacabili in cassazione.
Riferimento all'istituto dell'autore mediato e alla possibile azione in errore su fatto essenziale; la Corte ha escluso la valutazione perché tale contestazione non era stata dedotta in sede di appello.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sindaca valutazioni di fatto effettuate dai giudici di merito: questioni probatorie e ricostruzioni dello stato dei luoghi non possono essere rimesse in sede di legittimità se fondate su congrua motivazione del giudice di merito.
- Se i lavori comportano modifiche stabili dello stato dei luoghi (alterazione altimetrica, allargamento della carreggiata, nuova apertura verso la viabilità pubblica), vanno qualificati come 'nuova costruzione' e richiedono il permesso di costruire ai sensi dell'art. 44 DPR 380/2001, non essendo sufficiente la mera comunicazione di inizio lavori.
- Le disposizioni regionali che ammettono con c.i.l. pavimentazioni di finitura sono interpretabili restrittivamente: occorre verificare l'effettiva incidenza sull'impermeabilizzazione e sulla stabilità dello stato dei luoghi; se l'intervento altera significativamente tali aspetti, è necessario il permesso.
- Questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non precedentemente deducibili; la mancata deduzione in appello comporta inammissibilità della relativa censura in cassazione.
- Se si intende fondare la difesa sull'errore su un fatto essenziale o sull'istituto dell'autore mediato, tali argomentazioni devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nella fase di merito (anche in appello) e adeguatamente documentate, altrimenti rischiano di essere escluse dalla cognizione della Cassazione.
- La presentazione di un ricorso per cassazione manifestamente infondato o che ripropone esclusivamente questioni di fatto può comportare condanna alle spese e applicazione di sanzione pecuniaria.
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