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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24879/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF, addizionali e sanzioni relativo al periodo d'imposta 2009, fondato su un processo verbale di constatazione e su un'agenda rinvenuta nella disponibilità del contribuente, dalla quale l'Ufficio aveva desunto ricavi non dichiarati e rideterminato il reddito. In primo grado e in appello il ricorso del contribuente è stato respinto, ritenendosi rispettato il contraddittorio endoprocedimentale e legittimo l'accertamento, poi anche parzialmente ridotto in autotutela. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione di legge, formalmente riferita all'art. 2697 c.c., ma in realtà diretta a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli indizi; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul dedotto mancato contraddittorio endoprocedimentale; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sempre con riferimento al contraddittorio procedimentale; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la pretesa trascuratezza delle eccezioni relative all'assenza di questionari per l'anno 2009. L'Agenzia ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso perché meramente riproduttivo delle difese di merito e volto a ottenere un riesame del fatto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, da un lato, il primo censurava in realtà l'accertamento in fatto e non la violazione della norma astratta sull'onere della prova; dall'altro, i motivi sul contraddittorio e sull'omesso esame di fatti decisivi non superavano i limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva esaminato il fatto storico rilevante, richiamando il p.v.c. e il compendio probatorio, e che non era dedotta né dimostrata una reale diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado, con conseguente operatività della preclusione da doppia conforme. Ha inoltre ribadito che non è consentito in Cassazione riesaminare autonomamente il merito delle risultanze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato formalmente nel primo motivo, ma la Corte osserva che la censura non investe la norma sull'onere della prova in sé, bensì la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, non una contestazione della ricostruzione del fatto concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione effettivamente devoluta; nella specie la Corte ritiene che il giudice di merito abbia comunque preso posizione sul contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la questione del contraddittorio risultava esaminata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato; inoltre il motivo è precluso quando ricorre la doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della doppia conforme e della preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo come riformulato.

  • d.lgs. n. 149/2022

    È menzionato come fonte dell'adeguamento della disciplina processuale richiamata dalla Corte in tema di doppia conforme.

  • legge delega n. 206/2021

    È richiamata in collegamento alla riforma processuale che ha inciso sulla disciplina dell'art. 360 c.p.c.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    È richiamato nel dispositivo con riferimento al regime contributivo/processuale conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove.
  • La valutazione degli indizi ai fini dell'accertamento tributario deve essere complessiva e non atomistica: gravità, precisione e concordanza discendono dal loro esame unitario e dal reciproco rafforzamento degli elementi probatori.
  • In sede di cassazione, l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse rationes decidendi e degli stessi accertamenti di fatto, opera la preclusione della doppia conforme rispetto alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Non è configurabile omessa pronuncia se il giudice di merito, anche sinteticamente, ha espressamente affrontato la questione dedotta, come accade quando risulti esaminato il tema del contraddittorio endoprocedimentale.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito mediante la mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali da parte del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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