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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08987/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli da una società dopo due episodi di prelievo non autorizzato di prodotti/materiali aziendali, verificatisi nel marzo 2020. La Corte d'appello aveva ritenuto generica la contestazione relativa al primo episodio del 9 marzo 2020, ma aveva considerato provato e grave il secondo episodio dell'11 marzo 2020, reputandolo idoneo a integrare la giusta causa anche alla luce del CCNL Chimica industria. Il ricorrente principale denunciava: 1) violazione degli artt. 5 L. 604/1966, 2697 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione delle testimonianze e la sussistenza di riscontri probatori; 2) analoga violazione per omessa considerazione di alcuni indizi contrari alla tesi aziendale; 3) violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. e dell'art. 40 CCNL, sostenendo l'insussistenza della giusta causa e la sproporzione del recesso, anche per assenza di precedenti disciplinari ed esiguità del danno; 4) violazione dell'art. 7 L. 300/1970, lamentando che la contestazione del primo episodio fosse stata ritenuta generica e che i due episodi dovessero essere trattati come un unico coacervo. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, censurando a sua volta la qualificazione come generica della contestazione riferita al primo episodio, sostenendo che essa fosse specifica perché collegata alla dichiarazione del lavoratore di aver già commesso in precedenza furti di materiale aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale, perché proposto in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha poi respinto il terzo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i criteri di integrazione della clausola generale di giusta causa ex art. 2119 c.c., valorizzando tanto il dato oggettivo del prelievo non autorizzato e con modalità di occultamento, quanto il dato soggettivo dell'ammissione di precedenti prelievi, della qualifica ricoperta e dell'inaffidabilità del dipendente. Ha respinto anche il quarto motivo, richiamando il principio per cui, in presenza di più addebiti disciplinari, la giusta causa può essere ravvisata anche in uno solo di essi, purché grave, senza necessità che l'illegittimità del licenziamento venga esaminata solo sul complesso unitario delle contestazioni. La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata respinta per difetto di mala fede o colpa grave; le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità, ma i motivi che miravano a una nuova valutazione del fatto sono stati dichiarati inammissibili o infondati.

  • art. 5 L. 604/1966

    richiamato dai motivi di ricorso in tema di licenziamento, insieme agli artt. 2697 e 2729 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai motivi per contestare l'onere della prova e la valutazione degli elementi probatori; la Corte ha ribadito che la selezione e valutazione delle prove spetta al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per censurare la costruzione presuntiva dei fatti; la Corte ha ritenuto le doglianze una richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 2119 c.c.

    norma elastica sulla giusta causa di licenziamento; la Corte ha affermato che la sua integrazione da parte del giudice di merito è censurabile solo nei limiti della ragionevolezza del giudizio di sussunzione rispetto agli standard dell'ordinamento.

  • art. 2106 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare.

  • art. 40 CCNL Chimica industria

    utilizzato come parametro integrativo della clausola generale di giusta causa, in quanto la contrattazione collettiva include tra le condotte punibili con il recesso anche fatti assimilabili al furto e al danneggiamento volontario di materiale aziendale.

  • art. 7 L. 300/1970

    richiamato in relazione alla specificità della contestazione disciplinare; la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'unitarietà o separazione degli addebiti.

  • art. 91 c.p.c.

    è stato applicato il criterio della soccombenza per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché non è emersa malafede o colpa grave della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la scelta delle fonti del convincimento, la loro attendibilità e il loro peso comparativo spettano al giudice di merito.
  • In tema di licenziamento per giusta causa, la clausola generale dell'art. 2119 c.c. va integrata mediante un giudizio complessivo di gravità che consideri elementi oggettivi e soggettivi del fatto, l'affidamento richiesto dalle mansioni e i valori espressi anche dalla contrattazione collettiva.
  • La previsione collettiva di condotte sanzionabili con il recesso costituisce un parametro rilevante per riempire di contenuto la nozione di giusta causa, senza esaurire però il giudizio, che resta affidato alla valutazione del caso concreto.
  • Quando più episodi disciplinari sono contestati, la legittimità del licenziamento può essere sostenuta anche da uno solo degli addebiti, se di per sé grave e idoneo a interrompere il vincolo fiduciario.
  • La specificità o genericità della contestazione disciplinare e l'eventuale unità o separazione degli addebiti devono essere valutate in relazione alla concreta sequenza fattuale, ma la sussistenza di un solo fatto grave basta, ove provato, a sorreggere il recesso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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