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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08984/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente di banca impugna il licenziamento disciplinare intimatogli il 23 maggio 2017, sostenendo che la contestazione fosse tardiva perché i fatti erano già conosciuti o comunque conoscibili dalla datrice di lavoro in base al sistema di controlli interno e ad audit precedenti; deduce inoltre la violazione del principio di consunzione del potere disciplinare, assumendo che la banca avesse già valutato e implicitamente ritenuto irrilevanti le condotte, così precludendosi una nuova sanzione espulsiva; infine lamenta omesso esame di un fatto decisivo circa il momento di effettiva conoscenza o conoscibilità delle singole condotte e l’assetto dei controlli vigente. Le condotte contestate riguardavano irregolarità nella gestione del credito e dei fidi, operazioni in violazione dell’art. 2358 c.c., rimborsi spese indebitamente percepiti e una comunicazione inviata a un cliente senza autorizzazione dell’amministratore delegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d’appello aveva accertato in fatto, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che la banca disponeva di un sistema di controllo gravemente carente e che solo a seguito di verifiche esterne straordinarie, concluse tra fine 2016 e inizio 2017, aveva acquisito piena contezza delle irregolarità del dirigente; da ciò è stato escluso che vi fosse inerzia, tolleranza o rinuncia all’azione disciplinare, e quindi esclusa la tardività della contestazione e la violazione del principio di consunzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nonostante la sentenza d’appello fosse di "doppia conforme", senza specificare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    La tempestività della contestazione disciplinare va commisurata alla concreta conoscenza o conoscibilità dei fatti da parte del datore di lavoro, con valutazione elastica e riferita alle circostanze del caso concreto; non vi è tardività quando la piena cognizione derivi solo da accertamenti esterni straordinari resi necessari da un sistema di controllo interno inadeguato.

  • art. 2358 c.c.

    È richiamato come norma violata dalle condotte contestate al dirigente in relazione a operazioni di concessione di credito e garanzie effettuate in favore della società stessa.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    È il parametro formale dei motivi di ricorso con cui si denunciano violazioni di legge sulla contestazione disciplinare e sul principio di consunzione.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile nel caso di sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado quando ricorra una "doppia conforme", salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, esclude la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. nel ricorso per cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata in dispositivo.

  • art. 54, comma 2, d.l. 83/2012

    È richiamato per la disciplina temporale applicabile al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. nei giudizi di appello introdotti dopo la sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione non va misurata in astratto ma in relazione al momento in cui il datore abbia acquisito una conoscenza effettiva o comunque sufficiente dei fatti, tenendo conto delle concrete modalità organizzative e dell’eventuale necessità di indagini esterne.
  • La tardività della contestazione e la rinuncia al potere disciplinare non possono essere desunte automaticamente dal mero decorso del tempo, occorrendo accertare una reale inerzia o un comportamento concludente di tolleranza dei fatti addebitati.
  • Il principio di consunzione del potere disciplinare presuppone che il datore abbia già pienamente valutato i medesimi fatti in senso disciplinarmente rilevante; se la loro emersione avviene solo dopo accertamenti straordinari, non si verifica preclusione all’irrogazione della sanzione.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile contro una sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, salvo specifica indicazione delle divergenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorrente deve confrontarsi con entrambe le decisioni di merito e dimostrare la diversità delle rationes fattuali; in mancanza, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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