Cassazione Civile, Ordinanza n. 08982/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione, con lettera del 19 febbraio 2019, di una sanzione disciplinare conservativa consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni nei confronti di un dipendente. Il lavoratore ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della sanzione. In appello la domanda è stata respinta: la corte territoriale ha ritenuto i motivi di gravame generici e quindi inammissibili ex art. 342 c.p.c., e comunque infondati, osservando che la decisione di primo grado era sorretta da più documenti e che, nella vicenda, il bilanciamento tra interesse aziendale e diritto di critica era stato correttamente effettuato, mancando nel caso concreto pertinenza e continenza. In cassazione il lavoratore ha proposto un unico motivo, formalmente qualificato come violazione degli artt. 3, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la corte d’appello avesse errato nel valutare la condotta contestata, poiché la corrispondenza tra le parti riguardava fatti veri, aveva contenuto lessicale corretto e rispettoso dei ruoli ed era diretta a tutelare interessi della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur prospettata come violazione di legge e difetto di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione mancante o meramente apparente, o comunque incomprensibile; il vizio dedotto non era quindi configurabile nei termini prospettati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La deduzione della violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 342 c.p.c.
L’appello può essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e non specificamente critici rispetto alla sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo se la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o incomprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giudiziari.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: quando la censura tende alla rivalutazione del compendio probatorio o dei fatti accertati, essa è inammissibile.
- La deduzione del vizio di motivazione è ammissibile solo nei casi estremi di motivazione mancante, meramente apparente, affetta da contrasti irriducibili o comunque obiettivamente incomprensibile; non basta contestare la scelta valutativa del giudice di merito.
- La violazione delle regole sulla specificità dei motivi d’appello comporta inammissibilità del gravame quando le censure siano generiche e non si confrontino puntualmente con la ratio della decisione impugnata.
- Nei giudizi disciplinari, la valutazione del bilanciamento tra interesse datoriale e diritto di critica resta apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto.
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