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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08985/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente addetta alla ripartizione della posta ordinaria, accusata di aver sottratto e aperto numerosa corrispondenza postale rinvenuta in due abitazioni nella sua disponibilità. La Corte d'appello aveva confermato la legittimità del recesso, ritenendo provata la responsabilità della lavoratrice sulla base del complessivo materiale istruttorio, della disponibilità delle abitazioni e delle mansioni svolte, oltre che della gravità della condotta rispetto ai doveri fondamentali del lavoratore e alle previsioni del CCNL. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la prova presuntiva era stata costruita in modo illegittimo, senza un vero fatto noto e con una presunzione da presunzione; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe attribuito al provvedimento penale contenuti non corrispondenti al reale accertamento; 3) violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970, contestando la tempestività dell'addebito disciplinare e la motivazione della sentenza sul momento di conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, poiché la Corte di merito aveva correttamente valorizzato il materiale documentale e testimoniale; ha ribadito che la censura sulle presunzioni è ammissibile solo in caso di vizio di sussunzione, non quando si contesti l'apprezzamento fattuale degli indizi. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, perché la violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, mentre nel caso concreto la Corte d'appello si è limitata a valutare la documentazione acquisita. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile, poiché la tempestività della contestazione disciplinare è giudizio di fatto riservato al merito e, nel caso deciso con doppia conforme, il sindacato di legittimità resta ulteriormente ristretto. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Delimita i motivi di ricorso, ma non consente di sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove quando la censura riguarda in realtà l'accertamento fattuale.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile in cassazione solo come vizio di sussunzione; non basta contrapporre una diversa lettura degli indizi o del quadro probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione del principio di disponibilità della prova ricorre solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 7 L. n. 300 del 1970

    La tempestività della contestazione disciplinare è questione di fatto rimessa al giudice di merito e il relativo sindacato di legittimità è fortemente limitato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 314 c.p.

    Richiamato solo per descrivere il quadro penale esaminato nei fatti.

  • art. 646 c.p.

    Richiamato solo per descrivere il quadro penale esaminato nei fatti.

Massime di principio

  • In cassazione la censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo quando il giudice di merito incorra in un errore di sussunzione dei fatti nell'art. 2729 c.c.; non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la mera contestazione del diverso peso attribuito alle prove: è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte ritualmente dalle parti, salvo i poteri officiosi previsti dalla legge.
  • La tempestività della contestazione disciplinare è un accertamento di fatto, da valutarsi caso per caso in relazione alle circostanze concrete e alle verifiche necessarie al datore di lavoro; in presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità su tale punto è ancora più ristretto.
  • Quando la condotta addebitata al lavoratore attiene a violazioni dei doveri fondamentali di fedeltà e correttezza, il giudice di merito può valorizzare la gravità intrinseca del fatto e le previsioni collettive per apprezzare la sussistenza della giusta causa di licenziamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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