Cassazione Civile, Sentenza n. 28106/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Onofri impugnava la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione per rilascio promossa da Onofri (avente causa dal padre Vincenzo) contro Panella, il quale aveva dedotto di essere divenuto proprietario per rogito di donazione del possesso anteriore all'acquisto eredidario e/o per usucapione (ventennale o speciale decennale). Il ricorrente contestava, con cinque motivi, la qualificazione dell'opposizione (art.615/619 c.p.c.), la non applicazione della litispendenza, la nullità della donazione per oggetto impossibile e per essere riferita a fatto non a diritto reale, l'inammissibilità dell'opposizione di terzo rispetto al titolo giudiziale, l'illiceità del frazionamento e la conseguente inidoneità dei titoli di detenzione di Panella, nonché la rilevanza della compresenza nella famiglia agricola ai fini dell'esecutività del titolo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata era stata notificata il 7 luglio 2020 mentre il ricorso è stato notificato il 30 settembre 2020; la sospensione feriale dei termini (legge n.742/1969) non si applicava alla fattispecie di opposizione esecutiva qui rilevante, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale che esclude la sospensione quando l'opposizione esecutiva costituisce causa non soggetta a sospensione o quando la domanda ordinaria è presupposto della decisione sull'opposizione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio nei confronti del resistente e ha disposto la rifusione in favore della parte controricorrente.
Norme richiamate
Usata nella qualificazione dell'opposizione; la Corte ha ritenuto che l'opponente abbia prospettato un titolo autonomo rispetto al titolo esecutivo, giustificando l'ammissione dell'opposizione esecutiva secondo questo articolo
Riferimento all'opposizione di terzo all'esecuzione; il Collegio ha richiamato la distinzione tra opposizione ex art.619 e altre forme di opposizione, precisando i limiti della sua applicabilità nel caso concreto
Richiamato come rimedio per l'ipotesi di collusione tra parti del titolo giudiziale; la Corte ha osservato che se vi fosse stata collusione sarebbe stata pertinente l'opposizione ai sensi dell'art.404 comma 2
Richiamato in relazione ai termini per impugnare; la Corte ha ritenuto decisivo che il ricorso sia stato proposto oltre il termine, con conseguente inammissibilità per tardività
legge n. 742/1969 (sospensione feriale dei termini)
La Corte ha affermato che la sospensione feriale non si applica alle opposizioni esecutive quando la domanda ordinaria costituisce presupposto della decisione sull'opposizione o quando l'intero giudizio è sottratto alla sospensione per connessione con atti esecutivi; pertanto la sospensione non ha giustificato il ritardo del ricorrente
Richiamato dal ricorrente in ordine al principio di decisa mancata pronuncia su eccezioni; la Corte ha ritenuto che gli aspetti dedotti erano comunque inammissibili per ragioni processuali preliminari
artt. 1140, 1141, 1146, 1158 c.c.
Articoli del codice civile relativi alla prescrizione/usucapione e ai modi di acquisto; erano invocati per sostenere l'usucapione e la nullità di atti, ma la Corte non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità del ricorso
Richiamato dal ricorrente per lamentare omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la questione non esaminabile per via del difetto di tempestività del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Citato nel dispositivo: la Corte dà atto che il contenuto del dispositivo giustifica, se dovuto, il pagamento indicato dalla norma (rilevante ai fini del contributo o delle somme liquidate)
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive ex art.619 c.p.c. i termini processuali possono non usufruire della sospensione feriale: se la domanda ordinaria è presupposto della decisione sull'opposizione, l'intero giudizio resta esente dalla sospensione e i termini decorrono normalmente
- La tempestività dell'impugnazione in Cassazione è essenziale: notifiche oltre i termini ordinari, senza valida sospensione, determinano l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito
- La qualificazione dell'opposizione (se fondata su titolo autonomo o come opposizione di terzo) è determinante per individuare la procedura applicabile (art.615 vs art.619 vs art.404) e può incidere sulla necessità di chiamare in giudizio eventuali aventi causa
- Questioni sostanziali quali nullità di donazioni, usucapione o illiceità di frazionamenti vanno dedotte tempestivamente e con le prove adeguate; tuttavia, se il ricorso è inammissibile per motivi procedurali, tali questioni non saranno esaminate in Cassazione
- Se una parte assume di aver acquisito il titolo prima dell'avvio del giudizio principale (ad es. donazione anteriore), essa può figurare formalmente come proprietaria e la parte che invoca il contrario deve esperire le azioni ordinarie (es. rivendica, azione di nullità) nelle sedi opportune e nei termini
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