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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28097/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF operate dall'INPS sul trattamento pensionistico percepito da Giuseppe Ragagnin a partire dal 2004. Il contribuente sosteneva di essere residente in Svizzera dal 2004 e invocava l'art. 18 della Convenzione Italia-Svizzera sulla doppia imposizione (le pensioni imponibili solo nello Stato di residenza) per ottenere il rimborso. In primo grado la CTP di Pescara riconobbe il rimborso a decorrere dal 2007; la CTR dell'Abruzzo, invece, accolse l'appello dell'Ufficio e rigettò la domanda affermando che non erano provati i presupposti per l'applicazione della Convenzione nemmeno dal 2007. Il ricorrente (erede) proponeva due motivi: (i) insufficiente valutazione della prova della residenza e errata valutazione sull'ammissione di nuovi documenti in appello; (ii) motivazione illogica e apparente della sentenza di appello, in particolare per aver dato rilievo a elementi (dichiarazioni dei redditi in Italia, carica sociale in una s.r.l. italiana) senza considerare adeguatamente le prove documentali della residenza svizzera (iscrizione AIRE, iscrizione consolare, permesso di soggiorno/permesso "libretto per stranieri B" e successivo rinnovo, contratto di locazione in Svizzera, cariche in società svizzere e verbali societari che comprovano la residenza estera).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per il motivo relativo alla nullità della motivazione della sentenza di appello. Ha ritenuto che la CTR abbia motivato in modo meramente apparente, limitandosi a valorizzare elementi favorevoli all'Ufficio senza esaminare e valutare adeguatamente le evidenze fornite dal contribuente, violando gli obblighi di motivazione imposti dalle norme processuali e costituzionali. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione per un nuovo e motivato esame. La Corte ha altresì disposto che la parte soccombente provveda alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 18 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni

    "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato"

    La norma attribuisce il diritto di tassazione delle pensioni allo Stato di residenza del percettore; l'applicazione richiede tuttavia l'accertamento della residenza fiscale nello Stato contraente (qui la Svizzera). La sentenza esamina la prova della residenza e rimette la valutazione alla CTR in nuovo esame.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Impone al giudice tributario l'obbligo di motivazione adeguata; la sua violazione (omessa o apparente motivazione) determina la nullità della decisione di merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    Regola l'ammissione di nuovi documenti in appello; il giudice d'appello deve valutare la rilevanza e l'ammissibilità dei documenti nuovi, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto prevalente il vizio di motivazione della CTR.

  • Art. 132 c.p.c. (richiamato)

    Principio processuale che impone la motivazione della decisione; la giurisprudenza della Cassazione lo applica analogamente al processo tributario per valutare la completezza e la logicità della motivazione.

  • Art. 111 Cost.

    Garantisce il diritto ad una decisione motivata; citato dalla Corte quale fondamento costituzionale dell'obbligo motivazionale e della nullità per motivazione apparente o omessa.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione ai doveri motivazionali dei giudici di secondo grado e all'esigenza che l'appello non si limiti a motivare per relationem alla sentenza di primo grado.

  • Art. 53 e 61 D.Lgs. 546/1992 (richiamati nel ricorso)

    Norme processuali tributarie richiamate dal ricorrente in relazione ai presupposti e alle garanzie processuali; la Corte ha comunque deciso sul vizio di motivazione previsto dall'art.36 e dagli obblighi costituzionali.

Massime di principio

  • La qualifica di residente fiscale in un altro Stato (per applicare una convenzione contro le doppie imposizioni) deve essere provata con documenti coerenti e plurimi (iscrizione AIRE/consolare, permessi di soggiorno/residenza, contratti di locazione, composizione del nucleo familiare, cariche e attività professionali effettive nel luogo di residenza).
  • La presentazione di dichiarazioni dei redditi in Italia o la detenzione di partecipazioni/ruoli in società italiane sono elementi rilevanti ma non necessariamente decisivi: vanno valutati nel complesso insieme alle altre prove che attestano il centro degli interessi vitali o la residenza abituale all'estero.
  • Il giudice d'appello non può limitarsi a richiamare o condividere la decisione di primo grado senza motivare in modo autonomo e specifico l'esame delle censure di parte; una motivazione 'per relationem' o meramente apparente può comportare la nullità della sentenza e la cassazione con rinvio.
  • Se il giudice non espone le ragioni per cui ritiene più probanti gli elementi prodotti dall'Ufficio rispetto a quelli del contribuente, l'erronea o insufficiente valutazione probatoria può essere censurata e portare alla rinnovazione del giudizio in diversa composizione.
  • L'ammissione di documenti nuovi in appello deve essere valutata con riferimento alla loro rilevanza e tempestività; tuttavia, anche se vi siano questioni ammissionali, la correttezza del procedimento decisionale richiede sempre una motivazione completa sulla valutazione probatoria complessiva.

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