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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28100/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso di ritenute subite nel 2015 (€88.000) su dividendi percepiti tramite la società fiduciaria Delta Erre S.p.A.; la ricorrente sosteneva di essere fiscalmente residente in Italia dal 1.1.2014 e quindi titolata al rimborso delle imposte applicate come ritenuta a favore di soggetto non residente. Le decisioni di primo e secondo grado avevano rigettato il rimborso, ritenendo non provata la residenza italiana e la pertinenza dei dividendi alla ricorrente (anche in considerazione della gestione tramite fiduciaria). Inoltre la ricorrente deduceva violazioni processuali per la mancata fissazione di udienza pubblica nonostante avesse richiesto la discussione orale ai sensi dell'art. 27 D.L. 28/10/2020 n.137 (norme sulle udienze in epoca pandemica).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per vizi procedurali (quinto motivo) ritenendo che la Corte regionale avesse illegittimamente interpretato come tacita rinuncia la mancata reiterazione della richiesta di udienza pubblica e non avesse dato atto dell'impossibilità di procedere con collegamento da remoto. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione per un nuovo e motivato esame. I restanti motivi (merito sulla residenza e sulla imputazione dei dividendi tramite fiduciaria) sono stati assorbiti e non esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 27 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

    La Corte ha ritenuto che la normativa non richiede una reiterazione ulteriore della richiesta di udienza: la mancata fissazione dell'udienza richiesta legittimamente comporta nullità della decisione quando non sia stata data la possibilità della discussione orale o non sia stata documentata l'impossibilità del collegamento remoto.

  • art. 73 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Riferimento alle presunzioni di residenza fiscale (commi 3 e 5-bis) in ordine alla sede dell'amministrazione; la ricorrente sosteneva che tali presunzioni avrebbero dovuto alleggerire il suo onere probatorio e che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare il contrario.

  • art. 38 D.P.R. n. 602/1973

    Norma citata in relazione alla disciplina probatoria e agli effetti di atti e documenti fiscali; utilizzata nella discussione sulla prova della percezione dei dividendi tramite fiduciaria.

  • art. 43 D.P.R. n. 600/1973

    Citata tra le norme fiscali rilevanti in tema di imposizione e qualificazione dei redditi; contestualmente richiamata nella discussione sul trattamento tributario della società fiduciaria e della fiduciante.

  • artt. 24, 53 e 97 Cost.

    Richiamati in relazione al diritto di difesa, al principio di uguaglianza e al principio di imparzialità della pubblica amministrazione nel contesto della critica alla mancata udienza e alla tutela dei diritti processuali del contribuente.

  • art. 10 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Riferimento ai principi di buona fede, collaborazione e legittimo affidamento; la ricorrente invocava tali principi nella posizione difensiva rispetto all'operato dell'Agenzia.

  • R.D. 29 marzo 1942 n. 239 e Legge 23 novembre 1939 (e altre norme sul trust/fiducia)

    Norme richiamate dalla ricorrente per sostenere che l'incasso dei dividendi da parte della fiduciaria debba essere imputato direttamente al fiduciario effettivo (separazione dei patrimoni e pertinenza dei proventi). La Corte non si è pronunciata sul merito, avendo cassato per vizio procedurale.

  • artt. 1706, 1707, 1713 c.c.

    Norme del codice civile in tema di mandato e gestione, citate in relazione al rapporto fiduciario e alla imputazione dei proventi incassati dalla fiduciaria.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata come rubricante i motivi di cassazione (vizi di diritto e violazioni normative) utilizzata per inquadrare i motivi di impugnazione.

  • art. 32 D.Lgs. 546/1992

    Riferimento alla disciplina dei termini per la produzione documentale nel giudizio tributario, richiamata nel ragionamento sul possibile deposito tempestivo della documentazione in una udienza di discussione.

  • Cass. 24 gennaio 2023, n. 2067 (giurisprudenza richiamata)

    Principio di diritto secondo cui la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale richieste legittimamente comporta nullità della sentenza di appello per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La richiesta legittima di udienza pubblica (anche in epoca di trattazione su atti/da remoto) non può essere considerata tacitamente rinunciata per mancata reiterazione; la mancata fissazione dell'udienza quando non risulti impossibile il collegamento remoto determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
  • Se la decisione viene adottata "sulla base degli atti" ai sensi dell'art. 27 D.L. 137/2020, il giudice deve verificare e motivare l'impossibilità del collegamento da remoto prima di ritenere superflua la discussione orale.
  • La cassazione per vizi processuali comporta il rinvio alla corte d'appello tributaria in diversa composizione: su nuovo esame il giudice di merito dovrà affrontare nel merito le questioni di prova sulla residenza fiscale e sulla imputazione dei dividendi incassati tramite fiduciaria.
  • In casi di percezione di redditi tramite fiduciaria, la qualificazione sostanziale (attribuzione dei proventi al beneficiario effettivo) dipende dalla prova concreta dei rapporti fiduciari e dalla dimostrazione della pertinenza dei redditi al soggetto che ne chiede il riconoscimento; la giurisprudenza non ritira automaticamente l'attribuzione alla fiduciante, ma richiede valutazione probatoria.
  • La tempestività e la modalità di deposito dei documenti sono rilevanti: l'udienza di discussione può incidere sulla possibilità di ammettere documentazione tardiva o di valutare rimessione in termini, pertanto l'omissione dell'udienza può pregiudicare il diritto di difesa.
  • Le presunzioni di residenza previste dall'art. 73 TUIR possono alleggerire l'onere probatorio del contribuente, ma la loro efficacia dipenderà dalla valutazione complessiva degli elementi probatori e dalla eventuale prova contraria fornita dall'Amministrazione.

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