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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28040/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a rivendicazione di più particelle di terreno nel Comune di Fiumicino e istanze di usucapione. I ricorrenti Agostini contestavano la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto inefficace per le parti rivendicanti l'atto pubblico di compravendita del 18.4.1990 e aveva accertato la titolarità delle Fortini e di altri su varie particelle; gli Agostini sostenevano, in cassazione, vizi procedurali (tardività di documenti prodotti, violazioni delle norme sul deposito documentale) e vizi di merito sulla mancata dichiarazione dell'usucapione a loro favore (continuità e pacificità del possesso, inerzia dei proprietari). I controricorsi (Ippocampo, Fortini, altri) chiedevano il rigetto del ricorso e la conferma che non era maturata usucapione a favore degli Agostini o, in subordine, accertamenti opposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i principali motivi di censura degli Agostini (rigetto dei primi tre motivi e del quinto; quarto assorbito; altri motivi dichiarati inammissibili). Ha respinto il primo motivo dell'incidentale di Ippocampo e dichiarato inammissibili i restanti due motivi incidentali; ha dichiarato inammissibile l'unico motivo incidentale delle Fortini. In sintesi, il ricorso principale è stato in buona parte respinto/inammissibile e pertanto confermata, nel suo complesso, la decisione di merito. Compensazione integrale delle spese tra i ricorrenti principali e quelli incidentali per i reciproci rapporti; tuttavia Agostini (ricorrenti principali) e Ippocampo (ricorrente incidentale) sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente Sciortino Gregorio (liquidate in complessivi euro 5.200,00 oltre oneri). Inoltre la Corte ha disposto le statuizioni relative agli eventuali versamenti del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Regole di ammissibilità e oneri di deduzione dei motivi in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi sulla base dei limiti di sindacato di legittimità (in particolare la limitazione del sindacato sulla motivazione ai sensi del n.5)

  • art. 1158 c.c.

    Criterio della continuità e pacificità del possesso per l'usucapione: la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata la continuità del possesso 'ad usucapionem' in capo agli Agostini/Ippocampo per le particelle contestate, poiché i titolari avevano dato prova di interesse sui fondi, escludendo l'inerzia necessaria

  • art. 1143 c.c.

    Presunzione di possesso dal titolo: la Corte ha affermato che tale presunzione non esime il possessore attuale dall'onere di dimostrare comportamento continuo e idoneo a far sorgere l'usucapione

  • art. 184 c.p.c.

    versione 'ratione temporis' applicabile

    Termini per le memorie e per la produzione documentale: la Corte ha ritenuto ammissibili alcuni documenti prodotti come 'prova contraria' nel secondo termine, non tardivi rispetto alle produzioni degli avversari

  • art. 345 c.p.c.

    Disciplina del deposito di nuovi documenti in appello: la Corte ha ritenuto assorbita o infondata la censura su presunta illegittima utilizzazione di tale norma, perché i documenti erano utilizzati a confutare produzioni avverse

  • art. 1146 c.c.

    Successione nel possesso: la Corte ha osservato che l'eccezione fondata su questa norma era stata introdotta tardivamente e non poteva essere valorizzata in cassazione come novità non dedotta in giudizio

  • art. 2727 c.c. e art. 2728 c.c.

    Regole sulla valutazione della prova documentale e presunzioni: richiamate in relazione all'onere della prova del possesso e alla valutazione della documentazione probatoria; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: la Corte ha confermato che chi deduce l'usucapione deve fornire la prova del possesso continuato e degli atti di dominio, non è sufficiente il titolo dichiarato

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo per il giudice di pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti: la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia rilevante che imponesse cassazione

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Disposizioni sul contributo unificato: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per eventuali versamenti integrativi da parte delle parti ricorrenti

Massime di principio

  • Per ottenere l'usucapione è necessario provare un possesso continuo, pacifico ed esclusivo con atti esteriori idonei a manifestare la signoria: la mera detenzione o un titolo trascritto non sostituiscono la prova del possesso 'ad usucapionem'.
  • La presunzione di possesso derivante dal titolo (art.1143 c.c.) non esonera il possessore dall'onere probatorio di dimostrare la continuità del comportamento corrispondente alla proprietà.
  • Documenti depositati tardivamente possono essere ammessi se costituiscono 'prova contraria' rispetto a produzioni avversarie e sono utili alla decisione; l'eccezione di tardività va valutata nel contesto concreto e con riferimento ai termini processuali applicabili all'epoca.
  • Le censure sulla insufficienza della motivazione sono oggi ampiamente circoscritte in cassazione: si ammettono solo vizi gravi della motivazione (mancanza assoluta, contraddittorietà insanabile, motivazione illogica o incomprensibile).
  • Le questioni nuove introdotte in corso di causa o per la prima volta in cassazione (es. nuove eccezioni non dedotte in grado di merito) sono normalmente inammissibili.
  • In conflitti tra più pretese di proprietà/usucapione, l'onere probatorio grava su chi afferma di aver acquisito per usucapione; i comportamenti del presunto proprietario originario che dimostrino interesse al bene possono impedire il riconoscimento dell'usucapione.
  • Le contestazioni procedurali (deposito documenti, termini) devono essere specifiche e tempestive: la Corte controlla se la produzione controargomentativa rientra nei termini e finalità delle memorie processuali.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando vi è reciproca soccombenza; tuttavia parti vittoriose in rapporto a singoli controricorrenti possono ottenere condanna alle spese nei loro confronti.

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