Cassazione Civile, Sentenza n. 28092/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di IRES per euro 253.161,00 e IRAP per euro 41.104,00 relative al 2012, sostenendo che i compensi percepiti da una società pakistana (LDI) erano stati assoggettati a ritenute nello Stato estero come canoni ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Italia-Pakistan e che, per effetto di tale preventiva tassazione, doveva essere riconosciuta la deducibilità dei costi correlati o il rimborso delle imposte italiane. L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo che le somme costituissero utili o compensi d'impresa assoggettabili all'Italia ai sensi dell'art. 7 della Convenzione; Commissione trib. prov. e Commissione trib. reg. hanno respinto il ricorso e la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione delle norme del TUIR relative al divieto di doppia imposizione, deducibilità dei costi, contraddittorietà della motivazione e violazione di principi costituzionali e di legge tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione delle somme come utili d'impresa o compensi rientranti nell'art. 7 della Convenzione (e non come canoni ai sensi dell'art. 12), sicché la tassazione in Italia è risultata corretta. Non è stata riconosciuta alcuna antinomia tra diritto interno e convenzionale che giustificasse l'applicazione del TUIR in modo da consentire la deducibilità o il rimborso richiesto. La Corte ha inoltre rilevato che, se lo Stato estero applica comunque una ritenuta in violazione della Convenzione, il rimedio spetta allo Stato della fonte (richiesta di rimborso o procedura amichevole/MAP) e non all'erario italiano; le imposte pagate all'estero per ritenute illegittime non sono deducibili come oneri fiscali e il credito d'imposta non può supplire al mancato rispetto della Convenzione da parte dello Stato estero. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Pakistan
art. 12 (canoni) e art. 7 (utili d'impresa/compensi)
La Corte ha interpretato i fatti come riconducibili all'art. 7 (business profits/compensi) e non all'art. 12 (canoni). Di conseguenza la ritenuta applicata in Pakistan non era giustificata dalla Convenzione e il reddito poteva essere tassato in Italia.
TUIR
L'art. 169 (clausola di prevalenza della norma più favorevole) non è applicabile poiché non è stata ravvisata alcuna antinomia tra diritto interno e convenzionale; la qualificazione convenzionale corretta esclude l'esenzione/agevolazione invocata dal contribuente.
TUIR
L'art. 163 (divieto di doppia imposizione interna) non opera quando la materia è disciplinata dalla Convenzione e il rimedio per una ritenuta applicata nello Stato estero spetta allo Stato della fonte.
TUIR
La prevedibile deducibilità dei costi per inerenza non può essere invocata a compensazione di imposte versate all'estero in violazione della Convenzione; in ogni caso oneri fiscali non sono deducibili secondo il principio di cui all'art. 99 TUIR.
DPR n. 600/1973
Riferimento normativo al divieto di doppia imposizione nella disciplina italiana collegata al TUIR: la Corte ha ritenuto che la disciplina convenzionale prevalente regoli la materia.
TUIR
Il meccanismo del credito per imposte estere previsto dall'art. 165 non può farsi carico delle ritenute applicate nello Stato estero in difformità rispetto alla Convenzione; il rimedio resta quello diretto nello Stato della fonte.
Costituzione della Repubblica Italiana
La sentenza richiama il principio secondo cui, in caso di conflitto tra norme interne e obblighi convenzionali, la normativa convenzionale ha rilievo in posizione sub-costituzionale ma deve essere interpretata in conformità al quadro costituzionale; tuttavia qui non è stata riscontrata antinomia.
D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ha osservato che l'argomento basato su presunte attività istruttorie non era stato sollevato in tempo utile e, comunque, non avrebbe mutato la qualificazione sostanziale dei redditi.
Circolare Agenzia delle Entrate
Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015
La Corte ha escluso l'applicabilità della Circolare invocata dalla ricorrente perché quella circostanza normativa si riferisce a casi specifici (attività all'estero senza stabile organizzazione e in assenza di Convenzione) diversi dall'ipotesi in esame.
Massime di principio
- La natura sostanziale della prestazione (services vs. royalties) determina la norma convenzionale applicabile: occorre classificare correttamente i pagamenti alla stregua della Convenzione per capire quale Stato ha il diritto di tassare.
- Se lo Stato estero applica una ritenuta in contrasto con la Convenzione, il rimedio principale è rivolgersi allo Stato della fonte (rimborso diretto o avviare la procedura amichevole/MAP); l'Erario italiano non è tenuto a compensare con la deducibilità o con un credito quando la ritenuta estera è illegittima per violazione della Convenzione.
- Il credito per imposte estere (art. 165 TUIR) non copre imponimenti effettuati dallo Stato estero in difformità dalla Convenzione; la deducibilità degli oneri fiscali è generalmente esclusa per le imposte sul reddito (principio di indeducibilità degli oneri fiscali).
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria hanno portata interpretativa limitata e sono applicabili solo nei casi da esse espressamente disciplinati; non possono essere usate per estendere trattamenti diversi rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione.
- In contenziosi simili è essenziale provare la natura giuridica dei flussi economici e avere documentazione che dimostri la qualificazione fiscale adottata nello Stato della fonte; la mancata attività o l'instabilità nello Stato estero non costituiscono di per sé motivo sufficiente per ottenere deduzioni o rimborsi in Italia.
- Le doglianze di carattere nuovo o non sollevate in primo grado possono risultare inammissibili in sede di legittimità; occorre quindi tempestività e completezza nelle doglianze processuali fin dai gradi di merito.
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