Cassazione Civile, Sentenza n. 28038/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2124/2014 con cui Sutter aveva ottenuto il pagamento di euro 19.328,63 per la fornitura di detersivi. A. Catering eccepiva vizi dei dispensatori, chiedeva in rivalsa garanzia e risarcimento danni per euro 9.160.000,00 oltre IVA e deduceva un credito per contributi promozionali di euro 12.596,58 da compensare; Sutter, costituendosi, aveva ridotto il credito originario in forza di note di credito emesse dopo il provvedimento monitorio. In primo grado il Tribunale respingeva l'opposizione rilevando mancata prova dei difetti, ma confermava il decreto per importo minore; la Corte d'appello di Torino accoglieva parzialmente l'appello della AC e revocava il decreto ingiuntivo, pur mantenendo ferme le spese così come liquidate nella fase monitoria. A. Catering proponeva ricorso per cassazione su più motivi (tra cui contestazione della novità difensiva, della maturazione del credito per contributi promozionali e della regolazione delle spese).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di rappresentanza processuale: la procura speciale a favore del procuratore che ha sottoscritto il ricorso non è stata prodotta nel fascicolo e non è stata depositata ai sensi dell'art. 372 c.p.c., con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di verificarne la validità. Per tale ragione i motivi di merito non sono stati esaminati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200,00 oltre oneri di legge, e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come regola processuale rilevante nella critica all'operato della corte d'appello sulla valutazione delle difese e della novità; tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 360 c.p.c. (comma 1 n.3 e comma 3 n.3)
Norma richiamata nei motivi di cassazione per lamentare violazioni di diritto e di norme sostanziali; non sono state esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale per difetto di procura.
Richiamato in ordine all'istruzione probatoria nel corso del giudizio di merito; la sentenza di merito aveva emesso ordinanza ex art. 186-ter prima di decidere.
Citando la memoria ex art. 183, comma 6, n.2, come elemento che secondo la ricorrente avrebbe confermato l'esistenza del controcredito; la Corte non ha valutato la questione perché ha deciso per inammissibilità.
Fondamentale nella decisione di cassazione: imponeva l'allegazione della procura che conferiva poteri al procuratore speciale che ha proposto il ricorso per cassazione; la mancata produzione ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel motivo relativo alla regolazione delle spese processuali successive al provvedimento monitorio; la Corte non ha esaminato la questione di merito.
Richiamato con riferimento alla disciplina delle spese processuali e alla loro ripartizione; non valutato nel merito a causa dell'inammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente in rapporto alla determinazione del credito maturato; la Corte non ha esaminato l'eccezione di diritto sostanziale.
Richiamato in connessione con la natura del credito contestato; non valutato nel merito per inammissibilità procedurale.
Menzi one procedurale comparsa nel fascicolo, relativa alla possibilità di dichiarare manifesta infondatezza di uno dei motivi; la causa è stata comunque rimessa alla pubblica udienza.
Citata come riferimento per le memorie depositate dalle parti prima dell'udienza; atti depositati ma non risolutivi rispetto al difetto di procura.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e comma 1-bis)
Applicato per disporre l'eventuale obbligo, a carico della ricorrente, del versamento supplementare del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a causa delle circostanze processuali rilevate.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione, assicurarsi che la procura speciale o il mandato del rappresentante legale siano prodotti nel fascicolo o depositati ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; la mancata produzione può determinare l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza.
- La Corte di cassazione verifica la regolarità della rappresentanza e può dichiarare inammissibile il ricorso senza entrare nel merito se la legittimazione processuale non è comprovata.
- Nelle controversie relative a decreti ingiuntivi, la compensazione tra crediti concorrenti dipende dalla data di maturazione dei rispettivi crediti: un controcredito anteriore può ridurre o neutralizzare il credito azionato con il provvedimento monitorio e può portare alla revoca del decreto.
- La regolazione delle spese di lite può essere confermata o modulata dal giudice di appello anche quando il decreto ingiuntivo viene revocato; la disciplina delle spese della fase monitoria può restare ferma se il provvedimento iniziiale non risulta integralmente infondato.
- Per evitare decadenze o inammissibilità processuali, allegare sempre documenti essenziali a comprovare fatti rilevanti (es. note di credito, comunicazioni che incidono sulla maturazione dei crediti) e la titolarità dei poteri del difensore.
- Se si è soccombenti in cassazione per motivi procedurali, si può comunque essere condannati alle spese e a ulteriori oneri (es. integrazione del contributo unificato) previsti dalla normativa vigente.
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