Cassazione Civile, Ordinanza n. 32991/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il notaio aveva contestato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro notificato per un atto qualificato dall'Ufficio come risoluzione contrattuale e cessione di crediti, sostenendo che fosse stata applicata illegittimamente l'aliquota proporzionale dello 0,50. In appello aveva dedotto, da un lato, che la società cedente non fosse una società di factoring e che il factoring riguardasse invece la cessionaria dei crediti; dall'altro, che l'atto successivo non fosse autonomo ma avesse solo ripristinato la situazione antecedente alla cessione, con rientro dei crediti nella piena titolarità della cedente. Con il ricorso per cassazione ha articolato due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la CTR avrebbe prima escluso l'assoggettamento a IVA della retrocessione dei crediti e poi richiamato una norma del DPR 633/1972; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, n. 3, DPR 633/1972 e dell'art. 40 DPR 131/1986, sostenendo che la retrocessione del credito fosse parte dell'operazione di factoring e dovesse quindi applicarsi anche ad essa il principio di alternatività IVA/registro.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli esaminabili congiuntamente e fondati. Ha affermato che, dagli atti e dalla stessa impostazione difensiva dell'Agenzia, emergeva la possibile riconducibilità dell'atto tassato a una risoluzione consensuale parziale di una precedente cessione di crediti tra le stesse parti, nell'ambito di un'operazione di factoring. Ha quindi censurato la CTR per non avere verificato, alla luce dell'atto assoggettato a imposta e nel rispetto dell'art. 20 DPR 131/1986, se il secondo rogito fosse un mero sviluppo negoziale dell'operazione originaria oppure un atto autonomo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come vizio di nullità della sentenza per motivazione contraddittoria
richiamato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 3, comma 2, n. 3, DPR 633/1972
richiamato nel contesto della qualificazione dell'operazione ai fini IVA
richiamato per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
la qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro va compiuta sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo
art. 2, comma 3, lett. a), DPR 633/1972
richiamato dalla CTR per escludere l'assoggettamento a IVA della fattispecie
la comune intenzione delle parti si desume dal testo del contratto
le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre
L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 4
la garanzia della solvenza del debitore è prevista come elemento naturale del factoring
art. 4 L. 21 febbraio 1991, n. 52
nel factoring la garanzia della solvenza del debitore assume rilievo tipico rispetto alla cessione ordinaria
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire sulla base degli elementi desumibili dal testo dell'atto tassato, ma il giudice può e deve valutare il collegamento con altri atti tra le stesse parti nei limiti in cui tale collegamento emerga dall'atto stesso.
- Una pluralità di rogiti tra le stesse parti non implica necessariamente una pluralità di rapporti giuridici: più atti possono essere espressione di un'unica operazione negoziale o servire a disciplinare aspetti successivi, modificativi o restitutori del medesimo rapporto.
- Nel factoring, la cessione del credito è lo strumento formale dell'operazione, ma l'assetto negoziale unitario può comprendere anche atti successivi di risoluzione o retrocessione, che vanno qualificati in relazione alla funzione economico-giuridica complessiva del rapporto.
- Se il secondo atto non è autonomo ma costituisce un sopravvenuto aspetto negoziale dell'operazione di factoring originaria, esso può partecipare della stessa natura fiscale del primo atto e beneficiare del medesimo regime, incluso il principio di alternatività IVA/registro.
- Il giudice di merito deve interpretare il contratto in modo complessivo, ricostruendo la comune intenzione delle parti e coordinando le clausole tra loro, specie quando alcune di esse sono essenziali per comprendere la natura dell'operazione.
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