Cassazione Civile, Ordinanza n. 32307/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente in quiescenza, già iscritto a un fondo pensione complementare aziendale (prima PIA e poi Fondenel), aveva chiesto il rimborso IRPEF della differenza tra la ritenuta operata dal sostituto d'imposta sulle somme erogate e quella che assumeva dovuta nella misura del 12,5% sulle somme qualificabili come rendimento, ai sensi dell'art. 42, comma 4, d.P.R. 917/1986 e dell'art. 6 l. 482/1985. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva impugnato il diniego e ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR, quale giudice di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto solo parzialmente la domanda, limitando la riforma alle spese. L'Agenzia ricorreva in cassazione con unico motivo, deducendo violazione dell'art. 384 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione: avrebbe erroneamente considerato provato il diritto al rimborso senza accertare se vi fosse stato un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato nel fondo e senza determinare, in concreto, quale quota delle somme erogate costituisse il solo 'rendimento' assoggettabile alla ritenuta del 12,5%. Il contribuente resisteva eccependo l'inammissibilità del ricorso perché volto, in sostanza, a contestare accertamenti di fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito che, per le prestazioni erogate in capitale da fondi previdenziali integrativi a capitalizzazione di versamenti e causa previdenziale prevalente, la tassazione ridotta del 12,5% si applica solo alle somme effettivamente derivanti dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre la restante parte segue il regime della tassazione separata. Ha inoltre affermato che grava sul contribuente, quale attore sostanziale nel giudizio di rimborso, l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del rendimento di gestione riconducibile a effettivi investimenti, non essendo sufficiente la mera certificazione del datore di lavoro o una relazione attuariale se non indicano i criteri di quantificazione e non dimostrano il concreto impiego sul mercato del capitale accantonato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei giudizi di merito e del primo giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del giudicato di rinvio
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il rito tributario e il rinvio alle norme del codice di procedura civile
richiamato quale norma sulla valutazione delle prove e del materiale di causa
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la causa può essere decisa nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti
l'onere di provare il fondamento della pretesa di rimborso grava sul contribuente
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
nel ricorso introduttivo era invocato come base per la tassazione al 12,5% delle somme percepite
artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 si applica la tassazione separata sulla sorte capitale; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata
art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482
la ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto effettivo del fondo
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di decidere la causa nel merito, rigettando la domanda originaria, quando non occorrono ulteriori accertamenti
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sostituirlo con una diversa nozione dell'elemento decisivo della controversia.
- In materia di prestazioni in capitale di fondi pensione integrativi a capitalizzazione, la ritenuta del 12,5% si applica solo alla quota effettivamente derivante da investimenti sul mercato del capitale accantonato; la restante parte segue il regime ordinario di tassazione separata.
- Ai fini del rimborso d'imposta, il contribuente che agisce come attore sostanziale ha l'onere di provare sia l'an dell'investimento del capitale da parte del fondo sia il quantum del rendimento imputabile a tale investimento.
- La prova del rendimento non può essere desunta da certificazioni o relazioni che si limitino a indicare una differenza matematica tra quanto versato e quanto erogato, se non specificano i criteri di calcolo e non dimostrano il concreto impiego sul mercato delle somme accantonate.
- Quando la causa è già compiutamente definita sul piano fattuale e probatorio, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
- In tema di rimborso IRPEF su prestazioni pensionistiche integrative, la qualificazione della somma come 'rendimento' richiede un effettivo incremento patrimoniale prodotto dalla gestione sul mercato, non una mera operazione attuariale o contabile.
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