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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06514/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una complessa vicenda disciplinare e penale riguardante un dipendente di ruolo del Comune, già comandante della polizia municipale, nei cui confronti erano stati avviati più procedimenti disciplinari dal 2007 in poi, con sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal 2009 e successivo licenziamento il 30 aprile 2015. Il lavoratore aveva chiesto la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 55-ter e 55-quater d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, dopo il licenziamento e dopo il giudicato civile sulla legittimità di quest'ultimo, erano intervenute più sentenze penali irrevocabili di assoluzione con formula piena ('il fatto non sussiste') e che tali esiti penali imponevano la riapertura del procedimento disciplinare e la rivalutazione delle sanzioni già irrogate. Il Comune si era opposto, sostenendo tra l'altro che il giudicato civile e la pretesa riferibilità delle domande a una sola sentenza penale di proscioglimento per prescrizione escludevano la riapertura. In revocazione, il ricorrente ha dedotto errore di fatto della precedente sentenza di cassazione, per avere questa supposto l'esistenza di una sola decisione penale di prescrizione, omettendo di considerare le ulteriori tre assoluzioni con formula piena risultanti dagli atti; in sede rescissoria ha poi riproposto la censura di violazione degli artt. 55-ter e 55-quater d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 653 c.p.p., assumendo che il giudicato civile non impedisce la riapertura del procedimento disciplinare quando intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione sui medesimi fatti storici.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando la propria precedente sentenza n. 7349/2024 perché affetta da errore di fatto: la precedente decisione aveva considerato solo una sentenza penale di proscioglimento per prescrizione, mentre dagli atti risultavano anche tre sentenze irrevocabili di assoluzione con formula piena. In sede rescissoria ha quindi accolto il ricorso originario contro la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1545/2022, cassandola con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio secondo cui la riapertura del procedimento disciplinare deve essere disposta anche se nel frattempo sia intervenuto giudicato civile sulla legittimità del licenziamento, purché vi sia un'istanza tempestiva e una sentenza penale irrevocabile di assoluzione nei termini di legge. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per i motivi previsti dall'art. 395 c.p.c., incluso l'errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio consiste in una svista materiale o errore di percezione su un fatto decisivo, risultante incontestabilmente dagli atti, purché non oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001

    nel testo ratione temporis, stabilisce l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale e impone la riapertura/ripresa del procedimento quando intervenga sentenza penale irrevocabile di assoluzione o condanna nei casi e con gli effetti previsti dalla norma.

  • art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001

    richiamato quale norma collegata alla disciplina delle ipotesi di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.

  • art. 653 c.p.p.

    attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione o condanna nei limiti indicati dalla legge, con riflessi sul procedimento disciplinare.

  • art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    distinzione tra infrazioni di minore e maggiore gravità, rilevante per la sospensione del procedimento disciplinare.

  • art. 55-bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel controricorso e nell'eccezione di inammissibilità, ma ritenuto non decisivo ai fini della questione scrutinata.

  • art. 22, comma 13, d.lgs. n. 75/2017

    la disciplina del Capo VII del d.lgs. n. 75/2017 si applica solo agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

  • art. 14 d.lgs. n. 75/2017

    menzionato come modifica normativa dell'art. 55-ter, priva di incidenza sostanziale sulla regola applicabile al caso.

  • art. 69 d.lgs. n. 150/2009

    ha introdotto il testo dell'art. 55-ter applicabile ratione temporis.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    fondamento del motivo di ricorso per cassazione originario, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio della sentenza di cassazione ricorre quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto documentalmente smentito dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di specifico dibattito e valutazione giudiziale.
  • Nel sistema dell'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 il procedimento disciplinare e quello penale restano autonomi, ma la legge impone un meccanismo di raccordo per evitare esiti incompatibili: l'amministrazione deve riprendere o riaprire il procedimento disciplinare quando intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione nei termini previsti.
  • La riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55-ter deve avvenire sui medesimi fatti storici già contestati, non su fatti diversi; l'autorità disciplinare può confermare o modificare la sanzione solo alla luce dell'esito penale, con effetti che operano ex tunc.
  • Il giudicato civile sulla legittimità di un licenziamento disciplinare non impedisce, di per sé, l'applicazione dell'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, se sopravviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione rilevante ai sensi della norma e l'istanza di riapertura è proposta tempestivamente.
  • Quando il procedimento disciplinare riguardi una pluralità di fatti e solo alcuni di essi siano coperti da assoluzione penale irrevocabile, l'amministrazione deve rivalutare la sufficienza residua degli altri addebiti a sorreggere la sanzione originaria, confermandola o modificandola secondo l'esito del giudizio penale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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