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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01458/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 14 novembre 2003 con cui alcuni comproprietari di un portico condominiale avevano trasferito ad altri soggetti le rispettive quote di comproprietà sull'area, rinviando il definitivo e la formalizzazione dell'atto pubblico al completamento di frazionamento e pratiche edilizie. I promissari acquirenti avevano poi presentato pratiche edilizie e realizzato sull'area manufatti con destinazione abitativa, mentre le promittenti venditrici sostenevano di aver aderito all'accordo perché indotte a credere che l'area sarebbe stata destinata a cantine. In primo grado era stata accolta la domanda ex art. 2932 c.c. dei promissari acquirenti. In appello, le controparti avevano chiesto la riforma della decisione, l'annullamento del contratto per dolo determinante e, in subordine, il risarcimento per dolo incidente. La Corte d'appello aveva accolto l'appello, negato i presupposti dell'esecuzione in forma specifica, annullato il preliminare per dolo determinante e regolato le spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1103, 1353, 1362, 1363, 2697, 2932 c.c. e del D.P.R. 380/2001, art. 46, sostenendo che non si trattasse di trasferimento di immobili ma di diritti ideali e potenzialità edificatorie, che non vi fosse alcuna condizione sospensiva e che quindi l'art. 2932 c.c. fosse applicabile; 2) omesso esame della scrittura privata e della documentazione edilizia, per dimostrare l'esistenza dei titoli urbanistici e l'avveramento della presunta condizione; 3) violazione degli artt. 1362, 1439, 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., contestando l'accertamento del dolo e sostenendo che mancassero prove di raggiri determinanti, oltre al fatto che la controparte avrebbe comunque voluto contrattare; 4) omesso esame di corrispondenza e atti amministrativi che, secondo i ricorrenti, avrebbero dimostrato che l'interesse delle venditrici era solo economico e che le vicende edilizie sopravvenute non potevano integrare dolo. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché miravano a una diversa ricostruzione del merito e non censuravano la ratio decidendi; ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo motivo, osservando comunque che la trasformazione intervenuta sull'area rendeva inammissibile la pronuncia ex art. 2932 c.c. perché avrebbe prodotto un rapporto diverso da quello voluto dalle parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, assorbiti il primo e il secondo, e ha confermato nella sostanza la sentenza d'appello che aveva annullato il preliminare per dolo determinante e negato l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata se, per mutamenti sopravvenuti, produrrebbe effetti diversi da quelli voluti dalle parti nel preliminare; inoltre presuppone la corrispondenza del bene e dell'assetto negoziale al contenuto del contratto da eseguire.

  • art. 1439 c.c.

    Il dolo determinante rileva quando incide sul processo formativo del consenso, generando una falsa rappresentazione della realtà che induce la controparte a stipulare; l'accertamento della sua sussistenza è riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 46 del D.P.R. n. 380/2001

    La Corte d'appello lo aveva richiamato come ostativo alla pronuncia ex art. 2932 c.c. in difetto di conformità urbanistica; la Cassazione non rivede nel merito tale valutazione perché assorbita dal rigetto degli altri motivi.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura non sospensiva dell'accordo; la Corte ha ritenuto la censura assorbita e non decisiva rispetto alla ratio dell'annullamento per dolo e dell'inammissibilità dell'art. 2932 c.c.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per contestare l'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che l'interpretazione della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel medesimo quadro interpretativo; la Corte non ne effettua un'autonoma applicazione, perché le censure tendevano a una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sul dolo e sull'avveramento della condizione; la Corte rileva che i motivi, in realtà, miravano a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1103 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'oggetto del negozio riguardava quote ideali e non immobili già individuati; la Corte non accoglie tale lettura, valorizzando la ricostruzione fattuale dell'operazione negoziale compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte li considera invocati in modo strumentale a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro delle censure di violazione di legge; la Corte osserva che le doglianze erano in realtà dirette a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di omesso esame; la Corte ribadisce che il vizio riguarda fatti storici decisivi e non consente una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il dolo determinante ai fini dell'annullamento del contratto sussiste quando il raggiro incide causalmente sulla formazione del consenso, inducendo la controparte a contrattare in presenza di una rappresentazione alterata della realtà.
  • L'accertamento della volontà contrattuale e della portata delle dichiarazioni negoziali è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera rilettura del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto le vesti della violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
  • La sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata se l'assetto reale o funzionale del bene si è nel frattempo modificato in modo tale da rendere la decisione produttiva di un rapporto diverso da quello voluto nel preliminare.
  • Per integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, occorre individuare un fatto storico preciso, discusso tra le parti, dotato di effettiva capacità di determinare un esito diverso della controversia; non bastano contestazioni sulla lettura delle prove o delle risultanze documentali.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimoniale

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