Cassazione Civile, Ordinanza n. 09506/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società concessionaria aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale che, in una controversia su avviso di accertamento ICI per un terreno di proprietà della contribuente, aveva escluso la debenza dell’imposta ritenendo il terreno destinato a cava e quindi non imponibile come area edificabile. La concessionaria sosteneva, con un unico motivo, la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, assumendo che i terreni qualificati come estrattivi dai piani regolatori sarebbero destinati ad attività industriale, non agricola, e sarebbero comunque suscettibili di edificazione, sia pure limitata, con conseguente assoggettamento ad ICI. La contribuente, resistendo con controricorso, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione ad impugnare della ricorrente, poiché l’atto impositivo era stato emesso e notificato dal Comune.
La decisione
La Corte ha accolto preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione processuale della società concessionaria, rilevando che l’avviso di accertamento era stato emesso, sottoscritto e notificato dal Comune, unico soggetto legittimato a resistere e a impugnare la decisione di merito. È stato evidenziato che la concessionaria può agire in giudizio solo per difendere atti da essa stessa emanati nell’ambito del rapporto concessorio, non anche atti propri dell’ente locale. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504 del 1992
invocati dalla ricorrente per sostenere l’assoggettamento ad ICI del terreno
art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001
invocato dalla ricorrente per sostenere la natura edificabile, sia pure limitata, dei terreni estrattivi
art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992
interpretato nel senso che, nel processo tributario, è legittimato passivo il soggetto che ha emesso l’atto impugnato; il concessionario è legittimato solo rispetto ad atti a lui direttamente riferibili
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
richiamato per la trattazione da remoto dell’adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dichiarare i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel processo tributario la legittimazione passiva spetta, in linea generale, all’ufficio o ente che ha emesso l’atto impugnato; il concessionario non può sostituirsi all’ente locale per atti da questo adottati e notificati al contribuente.
- Se il giudice di merito non ha esaminato una questione processuale perché assorbita, tale questione può essere riproposta in cassazione senza necessità di ricorso incidentale della parte vittoriosa.
- La carenza di legittimazione ad impugnare del ricorrente comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, a prescindere dall’esame del merito della censura tributaria.
- Quando il motivo di ricorso attiene al merito impositivo ma il ricorrente non è parte legittimata a proporlo, la Corte arresta il giudizio sul rilievo preliminare processuale senza scrutinare la questione sostanziale.
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