Cassazione Civile, Ordinanza n. 09461/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento di contributi condominiali pari a euro 392,00. La condomina ha proposto opposizione deducendo di avere già effettuato il pagamento nelle mani di un soggetto che riteneva legittimato a riceverlo quale amministratore, nominato dall’assemblea in data 7 aprile 2009 dopo la contestuale revoca del precedente incarico. Il giudice di pace ha accolto l’opposizione, ritenendo liberatorio il pagamento ai sensi dell’art. 1189 c.c. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: omesso esame dei documenti prodotti dalle parti e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. La controricorrente ha resistito eccependo l’infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata dal giudice di pace nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria; per tali decisioni, a seguito della riforma del d.lgs. n. 40 del 2006, l’unico mezzo di impugnazione ordinario è l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. e non il ricorso per cassazione. Ha aggiunto che non opera neppure l’art. 111, comma 7, Cost., poiché si tratta comunque di sentenza appellabile, dunque non di provvedimento privo di mezzi di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla liberazione del debitore che paga al creditore apparente; il giudice di merito aveva ritenuto liberatorio il pagamento effettuato a soggetto ritenuto amministratore, ma la Cassazione non ha esaminato il merito della censura.
Per le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'unico rimedio ordinario è l'appello a motivi limitati.
Il ricorso per cassazione è esperibile soltanto contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace non rientra in tali ipotesi.
artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso nel rito applicabile ratione temporis.
art. 111, comma 7, Cost.
Esclusa l’applicabilità, poiché la decisione del giudice di pace era comunque appellabile, sebbene a motivi limitati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.
La riforma ha inciso sul sistema delle impugnazioni delle sentenze equitative del giudice di pace, prevedendo l'appello a motivi limitati.
d.lgs. n. 149 del 2022, art. 35
Richiamato solo per il regime temporale applicabile alla trattazione camerale.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace pronunciate nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria non sono direttamente ricorribili per cassazione, ma sono impugnabili con appello a motivi limitati.
- L'art. 111, comma 7, Cost. non consente il ricorso immediato per cassazione quando il provvedimento del giudice di pace sia comunque previsto come appellabile, sia pure entro limiti specifici.
- Quando il mezzo di impugnazione utilizzato è strutturalmente non previsto dall'ordinamento per quel tipo di decisione, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito.
- La condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato seguono la declaratoria di inammissibilità, se ricorrono i presupposti di legge.
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