Cassazione Civile, Ordinanza n. 20870/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
L'ente fieristico aveva promosso giudizi davanti al giudice amministrativo per ottenere l'accertamento dell'obbligo della provincia e della camera di commercio, quali enti fondatori, di partecipare ai momenti essenziali dell'ente e di versare i contributi previsti dallo statuto, ritenuti necessari al suo funzionamento. In appello, le amministrazioni avevano sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; il Consiglio di Stato ha invece ritenuto sussistente la propria giurisdizione, ma ha rigettato nel merito le domande, reputando che i contributi non fossero obbligatori e che non potessero fondarsi sul principio di leale collaborazione. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza del Consiglio di Stato per cassazione ex art. 110 c.p.a., denunciando eccesso di potere giurisdizionale e violazione di legge per extrapetizione/ultrapetizione, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe applicato la giurisdizione di legittimità invece di quella esclusiva, incidendo sulla qualificazione della fattispecie oltre i limiti del petitum e negando tutela a diritti fatti valere in giurisdizione esclusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato si fosse limitato a esercitare ordinariamente il potere di interpretare la normativa applicabile alla fattispecie e a qualificare la pretesa dedotta, senza invadere la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa e senza negare la giurisdizione in senso assoluto. Anche le ulteriori censure, dirette contro la valutazione di merito compiuta dal giudice amministrativo, sono state considerate estranee ai motivi inerenti alla giurisdizione e quindi non scrutinabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
prevede il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
art. 111, comma 8, Cost.
limita il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato come base del controllo di legittimità sulle sentenze del Consiglio di Stato limitato ai motivi di giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.
invocato dal ricorrente per fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative ad accordi tra pubbliche amministrazioni
art. 103 Cost.
richiamato a sostegno dei principi costituzionali in tema di giurisdizione amministrativa
art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato per affermare che criteri e modalità di concessione dei contributi pubblici devono essere predeterminati dalle amministrazioni nei rispettivi ordinamenti
art. 107 TFUE
richiamato dal Consiglio di Stato come possibile profilo di compatibilità europea rispetto alla privatizzazione e al finanziamento di una società privata
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un mezzo di censura degli errores in iudicando o del cattivo esercizio della giurisdizione.
- L'eccesso di potere giurisdizionale sussiste solo quando il giudice amministrativo invada la sfera riservata al legislatore o all'amministrazione, oppure neghi o affermi la propria giurisdizione in violazione dei limiti esterni; non quando interpreti la normativa applicabile e qualifichi la posizione soggettiva dedotta in lite.
- Nell'ambito della giurisdizione esclusiva, la degradazione di una pretesa da diritto soggettivo a interesse legittimo, se conseguenza dell'interpretazione delle norme che regolano la domanda, non integra di per sé un vizio di giurisdizione censurabile in cassazione.
- Le contestazioni che investono la valutazione del merito, l'interpretazione della disciplina sostanziale o la legittimità dei provvedimenti impugnati non sono scrutinabili dalle Sezioni Unite come motivi inerenti alla giurisdizione.
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