Cassazione Civile, Ordinanza n. 36450/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione del modello Unico 2005, per il recupero di IVA e IRAP relativi all'anno d'imposta indicato. In primo grado l'atto era stato annullato; in appello la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto infondata la censura sulla mancata sottoscrizione del ruolo, ma aveva comunque rigettato l'appello dell'agente della riscossione perché il ruolo era stato formato da un ufficio dell'Agenzia delle entrate ritenuto territorialmente incompetente, sulla base delle risultanze della visura camerale storica, anziché dall'ufficio corrispondente al domicilio fiscale della società. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, sostenendo che, avendo la CTR accolto il primo motivo di appello, non avrebbe potuto rigettare integralmente l'appello; 2) violazione degli artt. 1 d.P.R. n. 602/1973, 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 40 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR fondato l'incompetenza territoriale dell'ufficio finanziario sulle risultanze camerali e non sul domicilio fiscale risultante dalle dichiarazioni e dall'estratto di anagrafe tributaria, che indicavano il comune di Massa in epoca anteriore all'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo insussistente il dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché il rigetto dell'appello era comunque giustificato dalla ritenuta incompetenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso il ruolo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la competenza territoriale degli uffici finanziari si determina sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi; nel caso concreto, la CTR aveva errato nel dare rilievo alla visura camerale storica anziché alle risultanze dell'anagrafe tributaria e delle dichiarazioni fiscali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha escluso la nullità.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
Richiamato come norma sulla nullità processuale; la Corte ha ritenuto insussistente il vizio dedotto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare violazione di legge in tema di competenza territoriale degli uffici finanziari.
Richiamato insieme alle norme sulla competenza degli uffici per contestare l'operato dell'ufficio che aveva emesso il ruolo.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
La competenza territoriale dell'ufficio finanziario è determinata in base al domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.
art. 40, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Concorre a fissare la competenza territoriale dell'ufficio finanziario in base al domicilio fiscale dichiarato dal contribuente.
Massime di principio
- La competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria, ai fini dell'emissione del ruolo, va determinata avendo riguardo al domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, non alle risultanze della visura camerale.
- Se dalle risultanze dell'anagrafe tributaria e dalle dichiarazioni fiscali emerge un domicilio fiscale anteriore all'iscrizione a ruolo, tali dati prevalgono nella verifica della competenza dell'ufficio emittente.
- Non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo quando il rigetto dell'appello è sorretto, anche solo, da una ratio decidendi autonoma e sufficiente a confermare la decisione di primo grado.
- Nel giudizio di legittimità, la censura relativa alla violazione delle norme sulla competenza dell'ufficio finanziario è fondata se il giudice di merito attribuisce rilievo a dati non decisivi o non pertinenti rispetto al criterio legale del domicilio fiscale dichiarato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →