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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19112/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate per plusvalenze ritenute realizzate mediante interposizione fittizia di società estere nella cessione di pacchetti azionari; l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior imponibile. La contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo maturata la decadenza del potere di accertamento per effetto di una domanda di condono presentata ai sensi dell'art. 9 della L. n. 289/2002. In cassazione, però, con ordinanza n. 20360/2016 era stato accolto il ricorso dell'Ufficio, con cassazione e rinvio, affermando che la proroga del termine di accertamento operava anche nel caso di diniego del condono. La contribuente ha quindi chiesto la revocazione di tale ordinanza deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente percepito i fatti, ritenendo esistente solo una dichiarazione integrativa e non una vera richiesta di condono.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché investiva non la percezione di un fatto storico, ma la valutazione giuridica resa nell'ordinanza impugnata. In particolare, il precedente giudizio di legittimità aveva già chiarito che, anche in caso di diniego dell'istanza di condono, la proroga del termine per l'accertamento restava applicabile; dunque non vi era falsa percezione della realtà, ma affermazione di un principio di diritto da applicare poi nel giudizio di rinvio. Per questo il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando vi sia una falsa percezione immediata della realtà, obiettivamente rilevabile dagli atti, che conduca ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti o l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente risultante dagli stessi.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la censura che investe l'applicazione di un principio di diritto o la valutazione giuridica della vicenda, perché tali profili richiedono un'attività interpretativa e non una semplice correzione di percezione percettiva.
  • Quando la Corte di cassazione enuncia un principio di diritto da applicare nel giudizio di rinvio, la sua eventuale contestazione non può essere veicolata con la revocazione per errore di fatto.
  • In materia di condono fiscale, la proroga del termine di accertamento può operare anche nel caso in cui l'istanza di condono sia stata poi disattesa o negata, secondo il principio affermato nel precedente giudizio di legittimità richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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