Cassazione Civile, Ordinanza n. 19112/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate per plusvalenze ritenute realizzate mediante interposizione fittizia di società estere nella cessione di pacchetti azionari; l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior imponibile. La contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo maturata la decadenza del potere di accertamento per effetto di una domanda di condono presentata ai sensi dell'art. 9 della L. n. 289/2002. In cassazione, però, con ordinanza n. 20360/2016 era stato accolto il ricorso dell'Ufficio, con cassazione e rinvio, affermando che la proroga del termine di accertamento operava anche nel caso di diniego del condono. La contribuente ha quindi chiesto la revocazione di tale ordinanza deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente percepito i fatti, ritenendo esistente solo una dichiarazione integrativa e non una vera richiesta di condono.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché investiva non la percezione di un fatto storico, ma la valutazione giuridica resa nell'ordinanza impugnata. In particolare, il precedente giudizio di legittimità aveva già chiarito che, anche in caso di diniego dell'istanza di condono, la proroga del termine per l'accertamento restava applicabile; dunque non vi era falsa percezione della realtà, ma affermazione di un principio di diritto da applicare poi nel giudizio di rinvio. Per questo il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell'imputazione al contribuente delle plusvalenze realizzate mediante interposizione fittizia
art. 9 della L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato come fondamento dell'istanza di condono esaminata nei gradi di merito
art. 10 della L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato nel ricorso per cassazione e nel precedente giudizio di legittimità per la proroga dei termini di accertamento
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come norma sulla revocazione per errore di fatto; la Corte precisa che l'errore revocatorio richiede una falsa percezione immediata e obiettivamente rilevabile di un fatto decisivo
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la dichiarazione dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando vi sia una falsa percezione immediata della realtà, obiettivamente rilevabile dagli atti, che conduca ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti o l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente risultante dagli stessi.
- Non integra errore di fatto revocatorio la censura che investe l'applicazione di un principio di diritto o la valutazione giuridica della vicenda, perché tali profili richiedono un'attività interpretativa e non una semplice correzione di percezione percettiva.
- Quando la Corte di cassazione enuncia un principio di diritto da applicare nel giudizio di rinvio, la sua eventuale contestazione non può essere veicolata con la revocazione per errore di fatto.
- In materia di condono fiscale, la proroga del termine di accertamento può operare anche nel caso in cui l'istanza di condono sia stata poi disattesa o negata, secondo il principio affermato nel precedente giudizio di legittimità richiamato dalla Corte.
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