Cassazione Civile, Ordinanza n. 09127/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle entrate)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato i dati derivanti da una dichiarazione DOCFA presentata in occasione di lavori di ristrutturazione e ampliamento di un immobile. I contribuenti avevano impugnato l'atto lamentando, già nei gradi di merito, l'erroneità della stima della rendita, la mancata adeguata considerazione delle superfici effettive e dei criteri di valutazione da loro prospettati, nonché la carenza di motivazione dell'atto. In cassazione hanno articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 per motivazione apparente e insufficiente degli atti catastali, assumendo che l'Ufficio si fosse limitato a formule generiche senza indicare le fonti dei valori di mercato e i beni comparabili; 2) violazione dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 701/1994, sostenendo che la dichiarazione DOCFA sottoscritta da uno dei titolari di diritti reali non poteva essere automaticamente riferita anche all'altro contitolare che non l'aveva presentata; 3) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alle diverse superfici considerate per il classamento rispetto a quelle effettive; 4) violazione del d.P.R. n. 1142/1949, della circolare ministeriale n. 2/1990 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, per non avere la CTR annullato l'atto nonostante il diverso valore del bene prospettato dai contribuenti; 5) omesso esame di un fatto decisivo relativo ai criteri di valutazione censuaria dell'immobile. La Corte ha però rilevato che la CTR aveva accertato in fatto che la rendita era stata determinata sulla base degli stessi parametri dichiarati dai contribuenti nel DOCFA, con la sola differenza del porticato, e che dunque non vi era stato un vero discostamento dell'Ufficio dagli elementi fattuali introdotti dalla parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di classamento conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'atto è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi, della categoria e della classe attribuite quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto proposti dal contribuente ma si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che il DOCFA può essere sottoscritto da uno solo dei titolari di diritti reali e produce effetti fiscali nei confronti di tutti gli intestatari; inoltre la CTR aveva accertato che la dichiarazione era stata presentata da un soggetto titolare di diritto reale sull'immobile. I motivi terzo e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché proposti in violazione della regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e perché miravano a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Anche il quarto motivo è stato disatteso, poiché tendeva a sollecitare una rivalutazione della stima e, comunque, la motivazione dell'atto risultava sufficiente secondo il principio applicabile al DOCFA. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre la violazione di legge nei motivi concernenti motivazione dell'atto catastale, riferibilità del DOCFA e disciplina tecnica del classamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure perché volte in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ribadisce che, nel DOCFA senza modifica degli elementi di fatto proposti dal contribuente, la motivazione dell'atto può limitarsi all'indicazione di consistenza, categoria e classe attribuite.
art. 1, comma 2, d.m. n. 701 del 1994
La dichiarazione DOCFA può essere sottoscritta da uno dei soggetti titolari di diritti reali; la denuncia di variazione produce effetti fiscali anche per gli altri intestatari.
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
Richiamato in contrapposizione alla procedura DOCFA: il riclassamento d'ufficio richiede una motivazione più approfondita rispetto alla mera variazione proposta dal contribuente.
d.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamato dai ricorrenti come parametro tecnico di estimo catastale; la Corte non accoglie la censura perché essa mira a una rivalutazione del merito e non evidenzia un vizio decisivo dell'atto.
La regola della doppia conforme rende inammissibili i motivi fondati sull'omesso esame di fatti quando le decisioni di primo e secondo grado si basano sulle medesime ragioni di fatto.
Richiamato per evidenziare la carenza di specificità del ricorso, che non indica compiutamente le risultanze istruttorie che si assumono mal valutate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio non modifica gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma opera solo una diversa valutazione tecnica del valore economico, la motivazione dell'atto di classamento è sufficiente se indica consistenza, categoria e classe attribuite; non è necessaria una motivazione analitica sulle fonti dei valori o sui comparabili utilizzati.
- La dichiarazione DOCFA può essere presentata e sottoscritta da uno solo dei titolari di diritti reali sull'immobile e produce effetti fiscali nei confronti di tutti i contitolari; il contitolare non presentatore non può escludere la riferibilità dell'atto solo perché non ha sottoscritto la dichiarazione.
- I motivi di ricorso per cassazione che denunciano omesso esame di fatti decisivi non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle stime tecniche, specie in presenza di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto.
- Nel contenzioso catastale, la censura di violazione di legge non è ammissibile se, sotto tale veste, mira in realtà a contestare il merito della stima e la valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito.
- La regola della doppia conforme comporta l'inammissibilità delle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le sentenze di primo e secondo grado coincidono nelle ragioni di fatto poste a base della decisione.
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