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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30943/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per adesione della società contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, come stabilito dalla disciplina della definizione agevolata. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza di estinzione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la documentazione della definizione agevolata della controversia, consistita nella presentazione della domanda di definizione e nel pagamento della prima rata. Non risultando opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dalla norma, la Corte ha preso atto del perfezionamento della procedura di definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio. La Corte ha inoltre precisato che l'estinzione per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando precedenti conformi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando sia provata la presentazione dell'istanza e il pagamento della prima rata e non risulti tempestivo diniego o richiesta di trattazione, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
  • Nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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