Cassazione Civile, Ordinanza n. 30943/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per adesione della società contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, come stabilito dalla disciplina della definizione agevolata. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza di estinzione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la documentazione della definizione agevolata della controversia, consistita nella presentazione della domanda di definizione e nel pagamento della prima rata. Non risultando opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dalla norma, la Corte ha preso atto del perfezionamento della procedura di definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio. La Corte ha inoltre precisato che l'estinzione per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando precedenti conformi.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, in assenza di diniego e di istanza di trattazione nei termini, comportano l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto per definizione agevolata della lite.
Richiamato in via comparativa dalla giurisprudenza citata in tema di definizione agevolata.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 50 del 2017.
Richiamato in via comparativa dalla giurisprudenza citata in tema di definizione agevolata.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando sia provata la presentazione dell'istanza e il pagamento della prima rata e non risulti tempestivo diniego o richiesta di trattazione, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
- Nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30872/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30873/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30874/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30875/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30879/2024 del 03/12/2024
- ordinanza_civile · 3 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30880/2024 del 03/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →