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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21814/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2015, al contribuente veniva imputato un reddito imponibile Irpef di euro 77.206,00, ritenuto presuntivamente percepito e non dichiarato in quanto socio unico di una società a ristretta base azionaria, a sua volta destinataria di un accertamento per maggiori ricavi pari a euro 155.282,00 non impugnato. Il contribuente impugnava l’atto, ottenendo ragione in primo grado, ma in appello la decisione veniva riformata. In cassazione articolava tre motivi: 1) violazione del divieto di nova in appello, sostenendo che l’Ufficio avesse introdotto tardivamente la questione della validità della notifica del questionario e dell’invito al contraddittorio, non replicabile per la dinamica del deposito telematico; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, poiché la Corte territoriale avrebbe trascurato le difese del contribuente sulla notificazione dell’accertamento alla società e sui presupposti dell’accertamento induttivo; 3) violazione del giudicato sostanziale e formale, assumendo che il contribuente non potesse essere privato della possibilità di contestare nel merito l’accertamento societario richiamato nell’atto personale. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la questione della notifica del questionario era già nel perimetro fattuale dell’avviso e che, comunque, l’accertamento societario si fondava anche su ulteriori elementi indiziari, in particolare la sproporzione costi/ricavi e la condotta antieconomica reiterata; il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza di merito, ancorché in parte riproduttiva delle argomentazioni dell’Ufficio, consentiva di individuare chiaramente la ratio decidendi e non integrava motivazione apparente; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una statuizione non decisiva, dal momento che la Corte territoriale aveva comunque esaminato nel merito le doglianze del contribuente sull’accertamento societario, ritenendo ritualmente notificati gli atti e fondato l’induttivo anche su elementi ulteriori ai questionari.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il rigetto è stato motivato nel senso che: la dedotta novità delle difese erariali non integrava una violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992; la sentenza impugnata non era affetta da nullità per mancanza di motivazione, essendo sufficiente e intellegibile; la censura sul giudicato non investiva una ratio decisiva, poiché il giudice d’appello aveva comunque scrutinato nel merito le contestazioni relative all’accertamento societario. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, e al contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo per denunciare la violazione del divieto di nuove difese in appello, ma la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le mere argomentazioni difensive dell'Amministrazione finanziaria; la novità va valutata rispetto all'atto impositivo e ai suoi presupposti fattuali e giuridici.

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973

    Norma evocata dal ricorrente come base del metodo induttivo; la Corte osserva che l'accertamento era sorretto anche da ulteriori elementi indiziari, non solo dall'omesso riscontro al questionario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di violazione di legge; la Corte ritiene infondato il primo motivo e inammissibile il terzo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte ritiene che la sentenza di merito abbia comunque esaminato le questioni rilevanti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione sussiste solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta un mero difetto di sufficienza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione, ma la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente e intellegibile.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Evocati dal ricorrente a sostegno della censura di nullità, ma non reputati violati in presenza di motivazione comprensibile.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per invocare il giudicato, ma la censura è stata ritenuta non decisiva/inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di efficacia del giudicato, ma non ha condotto all'accoglimento perché la sentenza di merito aveva comunque affrontato il merito delle contestazioni.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, in considerazione della conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, richiamando la disciplina della decisione camerale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per l'applicazione delle misure accessorie conseguenti alla decisione conforme alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 149-bis c.p.c.

    Richiamato per ritenere ritualmente effettuata la notifica via PEC del questionario alla società.

  • art. 5-ter d.lgs. 218/1997

    Richiamato con riferimento all'invito al contraddittorio, ritenuto ritualmente notificato alla società.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello il divieto di nuove eccezioni riguarda le eccezioni in senso tecnico e non impedisce all'Ufficio di sviluppare difese o argomentazioni che si collocano entro i presupposti fattuali e giuridici già posti a base dell'atto impositivo.
  • Ai fini della valutazione della novità delle difese erariali, il riferimento corretto è l'atto impositivo impugnato e non le sole controdeduzioni svolte in primo grado dall'Amministrazione, che nel giudizio tributario assume la posizione sostanziale di attore rispetto alla pretesa fiscale.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente la semplice sintesi delle argomentazioni di una parte se il percorso logico del giudice è comunque percepibile.
  • La sentenza che, pur richiamando contenuti difensivi di parte, consenta di individuare con chiarezza le ragioni della decisione non è nulla per vizio di motivazione.
  • Una censura è inammissibile quando investe una statuizione non decisiva, se la decisione è sorretta anche da ulteriori rationes non specificamente e validamente attaccate.
  • In materia di accertamento induttivo, l’omesso o insufficiente riscontro a un questionario non è necessariamente decisivo se l’atto risulta fondato anche su ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come la reiterata sproporzione tra costi e ricavi e la conseguente antieconomicità della gestione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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