Cassazione Civile, Ordinanza n. 04276/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente esercente attività di autotrasporto aveva impugnato un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo all’anno 2008, fondato su accertamento analitico-induttivo, studi di settore, ricalcolo dei chilometri percorsi, ritenuta antieconomicità dell’attività e presunta esistenza di ricavi non dichiarati; l’atto contestava anche elementi patrimoniali ritenuti sintomatici di capacità contributiva. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione/extrapetizione per avere la CTR rilevato vizi non dedotti dal contribuente; 2) vizio di motivazione e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR considerato che il contribuente non aveva fornito elementi idonei a superare lo standard accertativo e per avere ritenuto inattendibili i calcoli dell’Ufficio; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione dell’imposta secondo i calcoli prospettati in appello dall’Ufficio; 4) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e dell’art. 2730 c.c., assumendo che non fosse necessario il contraddittorio preventivo e che il contribuente non avesse offerto elementi concreti contrari alle presunzioni poste a base dell’accertamento. Nelle more, però, il contribuente ha depositato memoria deducendo di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 119/2018, con pagamento integrale delle rate e senza diniego dell’Ufficio né istanza di trattazione da parte delle parti.
La decisione
La Corte ha rilevato che il contribuente aveva perfezionato la definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 119/2018: domanda presentata nei termini, pagamento integrale delle somme dovute, mancata notifica del diniego da parte dell’Ufficio entro il termine e mancato deposito di istanza di trattazione entro il termine previsto. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate. Non è stato quindi esaminato nel merito il ricorso dell’Agenzia.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro della pretesa ultrapetizione e dell’omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato quale vizio processuale dedotto dall’Agenzia per ultrapetizione, motivazione apparente/omessa pronuncia.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Invocato per censurare l’asserita insufficienza della motivazione della sentenza tributaria regionale.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base normativa dell’accertamento analitico-induttivo.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
Richiamato, in combinato con l’art. 39 d.P.R. 600/1973, per sostenere la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla pretesa valenza confessorio-probatoria delle indicazioni del contribuente.
comma 8; comma 12; comma 13
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata: domanda tempestiva, pagamento integrale, mancato diniego dell’Ufficio e assenza di istanza di trattazione determinano l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018.
Richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando la definizione agevolata prevista dalla legge sopravviene al giudizio e risulta perfezionata nei suoi presupposti normativi, la Corte dichiara l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- Il perfezionamento della definizione agevolata richiede il rispetto dei termini per la domanda, il pagamento integrale di quanto dovuto, la mancata notificazione del diniego entro il termine previsto e l’assenza di istanza di trattazione entro il termine finale.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che definisce integralmente il rapporto controverso, le censure di merito e processuali proposte nel ricorso restano assorbite.
- Nei giudizi tributari, la verifica dell’intervenuta definizione agevolata va compiuta sulla base della documentazione del pagamento e del rispetto delle scansioni temporali previste dalla disciplina speciale.
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