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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04276/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente esercente attività di autotrasporto aveva impugnato un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo all’anno 2008, fondato su accertamento analitico-induttivo, studi di settore, ricalcolo dei chilometri percorsi, ritenuta antieconomicità dell’attività e presunta esistenza di ricavi non dichiarati; l’atto contestava anche elementi patrimoniali ritenuti sintomatici di capacità contributiva. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione/extrapetizione per avere la CTR rilevato vizi non dedotti dal contribuente; 2) vizio di motivazione e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR considerato che il contribuente non aveva fornito elementi idonei a superare lo standard accertativo e per avere ritenuto inattendibili i calcoli dell’Ufficio; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione dell’imposta secondo i calcoli prospettati in appello dall’Ufficio; 4) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e dell’art. 2730 c.c., assumendo che non fosse necessario il contraddittorio preventivo e che il contribuente non avesse offerto elementi concreti contrari alle presunzioni poste a base dell’accertamento. Nelle more, però, il contribuente ha depositato memoria deducendo di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 119/2018, con pagamento integrale delle rate e senza diniego dell’Ufficio né istanza di trattazione da parte delle parti.

La decisione

La Corte ha rilevato che il contribuente aveva perfezionato la definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 119/2018: domanda presentata nei termini, pagamento integrale delle somme dovute, mancata notifica del diniego da parte dell’Ufficio entro il termine e mancato deposito di istanza di trattazione entro il termine previsto. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate. Non è stato quindi esaminato nel merito il ricorso dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parametro della pretesa ultrapetizione e dell’omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato quale vizio processuale dedotto dall’Agenzia per ultrapetizione, motivazione apparente/omessa pronuncia.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per censurare l’asserita insufficienza della motivazione della sentenza tributaria regionale.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base normativa dell’accertamento analitico-induttivo.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    Richiamato, in combinato con l’art. 39 d.P.R. 600/1973, per sostenere la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla pretesa valenza confessorio-probatoria delle indicazioni del contribuente.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    comma 8; comma 12; comma 13

    La Corte applica la disciplina della definizione agevolata: domanda tempestiva, pagamento integrale, mancato diniego dell’Ufficio e assenza di istanza di trattazione determinano l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

  • legge n. 136/2018

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando la definizione agevolata prevista dalla legge sopravviene al giudizio e risulta perfezionata nei suoi presupposti normativi, la Corte dichiara l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • Il perfezionamento della definizione agevolata richiede il rispetto dei termini per la domanda, il pagamento integrale di quanto dovuto, la mancata notificazione del diniego entro il termine previsto e l’assenza di istanza di trattazione entro il termine finale.
  • In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che definisce integralmente il rapporto controverso, le censure di merito e processuali proposte nel ricorso restano assorbite.
  • Nei giudizi tributari, la verifica dell’intervenuta definizione agevolata va compiuta sulla base della documentazione del pagamento e del rispetto delle scansioni temporali previste dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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