Cassazione Civile, Ordinanza n. 00686/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un operaio agricolo a tempo determinato volta a ottenere l'indennità di disoccupazione agricola calcolata, in via principale, sul salario medio convenzionale per la provincia di Reggio Calabria e, in subordine, sul salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della medesima provincia, aumentato del c.d. terzo elemento; il ricorrente chiedeva inoltre la conseguente riliquidazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme che, a suo dire, renderebbero ancora applicabile il salario medio convenzionale ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola per gli operai a tempo determinato; (2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e del contratto collettivo provinciale, sostenendo che il salario contrattuale dovesse essere maggiorato del 30,44% per il terzo elemento; (3) conseguente violazione delle norme sulla contribuzione figurativa; (4) erroneo rigetto dell'appello con effetti sulle spese di lite; (5) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per non avere riconosciuto l'esonero dalle spese del primo grado sulla base della dichiarazione reddituale depositata solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo all'orientamento già consolidato secondo cui, per gli operai agricoli a tempo determinato, il calcolo delle prestazioni temporanee non va effettuato sul salario medio convenzionale ex art. 28 d.P.R. n. 488/1968, ma sulla retribuzione prevista dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, come richiamato e integrato dalla disciplina successiva; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura non poteva investire direttamente un contratto collettivo provinciale con doglianza di violazione di legge e che, comunque, l'interpretazione della Corte territoriale non era illogica né in violazione dei criteri ermeneutici, avendo ritenuto che la retribuzione prevista per gli operai a tempo determinato fosse già comprensiva del terzo elemento. Il rigetto dei primi due motivi ha comportato l'assorbimento del terzo e del quarto. È stato infondato anche il quinto motivo: la dichiarazione reddituale resa solo in appello non può valere a ottenere l'esonero dalle spese del primo grado, perché la dichiarazione richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e assolve a una funzione di controllo e responsabilizzazione non surrogabile ex post. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non applicabile al calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte
richiamato congiuntamente all'art. 28 d.P.R. n. 488/1968, ma non ritenuto base del calcolo della prestazione in contestazione
art. 1, comma 4, d.l. n. 2/2006 conv. in L. n. 81/2006
non interpreta nel senso di reintrodurre il salario medio convenzionale per gli operai agricoli a tempo determinato
art. 8 L. n. 334/1968
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'equiparazione con altre categorie, ma non idoneo a fondare il ripristino del precedente criterio
art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989
costituisce il criterio di riferimento per la retribuzione da assumere a base di calcolo delle prestazioni temporanee
art. 2, commi 5 e 153, L. n. 191/2009
richiamato nel primo motivo dalla parte ricorrente
art. 1, comma 785, L. n. 296/2006
il richiamo all'art. 8 L. n. 334/1968 non è stato inteso come reintroduzione del salario medio convenzionale
art. 1, commi 4-5, d.l. n. 2/2006 conv. in L. n. 81/2006
concorrono a confermare il superamento del salario medio convenzionale come criterio di calcolo
art. 1, comma 55, L. n. 247/2007
richiamato come norma che conferma l'utilizzo della retribuzione contrattuale
richiamato dalla parte ricorrente nel secondo motivo per denunciare un'erronea interpretazione del contratto
regola ermeneutica ritenuta centrale nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune; nel caso concreto ha condotto a ritenere già incluso il terzo elemento nella retribuzione del contratto provinciale
art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010
indicato come fonte che prevede il terzo elemento quale componente retributiva
art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013
interpretato nel senso che la retribuzione per gli operai a tempo determinato includeva già il terzo elemento
richiamato nel terzo motivo sulla contribuzione figurativa
art. 3 d.l. n. 942/1977 conv. in L. n. 41/1978
richiamato nel terzo motivo sulla contribuzione figurativa
art. 8 L. n. 155/1981
richiamato nel terzo motivo sulla contribuzione figurativa
la dichiarazione reddituale per l'esonero dalle spese deve essere resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo; quella depositata solo in appello non vale per il primo grado
richiamato quale base dei controlli della Guardia di Finanza a presidio della veridicità della dichiarazione reddituale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per gli operai agricoli a tempo determinato, ai fini della determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola non si applica il salario medio convenzionale ex art. 28 d.P.R. n. 488/1968, ma il criterio della retribuzione prevista dai contratti collettivi richiamato dalla disciplina successiva.
- Il richiamo legislativo a precedenti regimi o a categorie equiparate non comporta, di per sé, il ripristino del salario medio convenzionale quando la normativa successiva abbia sostituito il criterio di calcolo con quello della retribuzione contrattuale.
- Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune assume rilievo centrale il criterio sistematico ex art. 1363 c.c., dato il complesso processo formativo della contrattazione sindacale e la necessità di leggere le singole clausole nel contesto dell'intero testo.
- La censura di violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo di diritto comune non può risolversi nella mera proposta di una diversa interpretazione più favorevole alla parte; in cassazione è necessario dimostrare un effettivo vizio ermeneutico.
- La dichiarazione reddituale prevista per l'esonero dalle spese processuali deve essere resa secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla legge; se omessa nel giudizio di primo grado, non può essere recuperata in appello per ottenere retroattivamente il beneficio per quel grado.
- La disciplina dell'esonero dalle spese è costruita come bilanciamento tra accesso alla tutela giurisdizionale e prevenzione degli abusi, ragione per cui le autocertificazioni tardive non possono riferirsi a periodi ormai non più controllabili.
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