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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10805/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice all'esito di una procedura preventiva di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento; la Corte d'appello, invece, ha ritenuto che la volontà datoriale di recesso, verbalizzata e sottoscritta da entrambe le parti in sede conciliativa dopo il fallimento del tentativo, soddisfacesse il requisito della forma scritta e fosse quindi valida come comunicazione di licenziamento. Ha poi ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo, ma ha individuato una violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta del personale da licenziare, applicando la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 7, L. n. 300/1970. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sulla procedura di conciliazione e sulla comunicazione del recesso, sostenendo che il verbale di esito negativo non potesse valere come licenziamento; 2) vizio motivazionale circa la qualificazione del verbale come comunicazione di recesso; 3) violazione dei criteri ermeneutici e dell'art. 115 c.p.c. nell'interpretazione del verbale; 4) violazione delle norme sul giustificato motivo oggettivo e sul valore delle prove; 5) violazione della disciplina della tutela applicabile e della quantificazione dell'indennità; 6) violazione dell'art. 93 c.p.c. per mancata distrazione delle spese. Il datore di lavoro ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello non avesse compiuto una corretta comparazione tra l'offerta conciliativa e l'esito economico della sentenza ai fini della regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha affermato che l'art. 7 L. n. 604/1966, come novellato, collega la possibilità per il datore di lavoro di comunicare il licenziamento al fallimento del tentativo di conciliazione, senza imporre che la comunicazione avvenga in un momento distinto e successivo rispetto alla verbalizzazione dell'esito negativo. Se il recesso è espresso in sede conciliativa, in forma scritta e con piena consapevolezza del lavoratore, il requisito formale è rispettato. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del contenuto del verbale e delle prove, perché dirette a contestare accertamenti di fatto o a prospettare un vizio motivazionale non più deducibile nei termini formulati. Inammissibile anche la doglianza sulla distrazione delle spese, poiché il rimedio corretto è la correzione degli errori materiali, non l'impugnazione ordinaria. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché fondato su valutazioni fattuali non scrutinabili in cassazione e perché la sentenza impugnata aveva comunque parzialmente compensato le spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che in cassazione non è consentito usare il vizio di violazione di legge o il vizio motivazionale per ottenere una rivalutazione del merito o per censurare accertamenti fattuali non decisivi nei termini richiesti dal n. 5.

  • art. 2 L. n. 604/1966

    Richiama il requisito della forma scritta del licenziamento, che nel caso concreto è stato ritenuto rispettato tramite il verbale sottoscritto in sede conciliativa.

  • art. 7 L. n. 604/1966

    La Corte interpreta la norma nel senso che, se fallisce il tentativo di conciliazione o decorre il termine previsto, il datore può comunicare il licenziamento; non è imposto che la comunicazione avvenga solo in un contesto separato e successivo alla verbalizzazione dell'esito negativo.

  • L. n. 92/2012

    Norma novellatrice della disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e della procedura conciliativa preventiva, letta in coerenza con l'art. 7 L. n. 604/1966.

  • art. 18, comma 7, L. n. 300/1970

    Richiamato per la tutela applicabile al licenziamento dichiarato illegittimo in ragione della violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta del personale, con tutela indennitaria.

  • art. 1362 c.c.

    La censura sull'interpretazione del verbale è stata ritenuta inammissibile perché non indicava specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze su prove e valutazione del materiale istruttorio sono state respinte perché tendevano a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 93 c.p.c.

    La richiesta di distrazione delle spese non integra domanda autonoma impugnabile con ricorso per cassazione; il rimedio è la correzione materiale.

  • art. 91 c.p.c.

    La doglianza sulla regolazione delle spese è stata dichiarata inammissibile perché fondata su un raffronto fattuale non scrutinabile in sede di legittimità e perché opera la clausola di salvezza dell'art. 92 c.p.c.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato come limite alla regola di soccombenza, in presenza di compensazione parziale delle spese disposta dal giudice di merito.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Indicati come rimedio corretto per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, mediante correzione degli errori materiali.

  • art. 12 preleggi

    La Corte richiama il criterio letterale di interpretazione come primo canone da seguire per leggere l'art. 7 L. n. 604/1966.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo preceduto da procedura obbligatoria di conciliazione, il fallimento del tentativo costituisce la condizione legale che consente al datore di lavoro di comunicare il recesso; la comunicazione può essere validamente contenuta nel verbale sottoscritto in sede conciliativa, purché il recesso sia espresso in forma scritta e la volontà datoriale risulti inequivoca.
  • Il requisito della forma scritta del licenziamento è soddisfatto quando la manifestazione di volontà datoriale è inserita in un verbale redatto davanti all'organo conciliativo, sottoscritto dalle parti e idoneo a rendere il lavoratore pienamente consapevole del recesso.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto del verbale o delle prove testimoniali e documentali.
  • La denuncia di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non va proposta con ricorso per cassazione, ma con il procedimento di correzione degli errori materiali.
  • La censura dell'interpretazione di un atto negoziale o processuale richiede l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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