Cassazione Civile, Ordinanza n. 10805/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice all'esito di una procedura preventiva di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento; la Corte d'appello, invece, ha ritenuto che la volontà datoriale di recesso, verbalizzata e sottoscritta da entrambe le parti in sede conciliativa dopo il fallimento del tentativo, soddisfacesse il requisito della forma scritta e fosse quindi valida come comunicazione di licenziamento. Ha poi ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo, ma ha individuato una violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta del personale da licenziare, applicando la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 7, L. n. 300/1970. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sulla procedura di conciliazione e sulla comunicazione del recesso, sostenendo che il verbale di esito negativo non potesse valere come licenziamento; 2) vizio motivazionale circa la qualificazione del verbale come comunicazione di recesso; 3) violazione dei criteri ermeneutici e dell'art. 115 c.p.c. nell'interpretazione del verbale; 4) violazione delle norme sul giustificato motivo oggettivo e sul valore delle prove; 5) violazione della disciplina della tutela applicabile e della quantificazione dell'indennità; 6) violazione dell'art. 93 c.p.c. per mancata distrazione delle spese. Il datore di lavoro ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello non avesse compiuto una corretta comparazione tra l'offerta conciliativa e l'esito economico della sentenza ai fini della regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha affermato che l'art. 7 L. n. 604/1966, come novellato, collega la possibilità per il datore di lavoro di comunicare il licenziamento al fallimento del tentativo di conciliazione, senza imporre che la comunicazione avvenga in un momento distinto e successivo rispetto alla verbalizzazione dell'esito negativo. Se il recesso è espresso in sede conciliativa, in forma scritta e con piena consapevolezza del lavoratore, il requisito formale è rispettato. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del contenuto del verbale e delle prove, perché dirette a contestare accertamenti di fatto o a prospettare un vizio motivazionale non più deducibile nei termini formulati. Inammissibile anche la doglianza sulla distrazione delle spese, poiché il rimedio corretto è la correzione degli errori materiali, non l'impugnazione ordinaria. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché fondato su valutazioni fattuali non scrutinabili in cassazione e perché la sentenza impugnata aveva comunque parzialmente compensato le spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che in cassazione non è consentito usare il vizio di violazione di legge o il vizio motivazionale per ottenere una rivalutazione del merito o per censurare accertamenti fattuali non decisivi nei termini richiesti dal n. 5.
Richiama il requisito della forma scritta del licenziamento, che nel caso concreto è stato ritenuto rispettato tramite il verbale sottoscritto in sede conciliativa.
La Corte interpreta la norma nel senso che, se fallisce il tentativo di conciliazione o decorre il termine previsto, il datore può comunicare il licenziamento; non è imposto che la comunicazione avvenga solo in un contesto separato e successivo alla verbalizzazione dell'esito negativo.
Norma novellatrice della disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e della procedura conciliativa preventiva, letta in coerenza con l'art. 7 L. n. 604/1966.
art. 18, comma 7, L. n. 300/1970
Richiamato per la tutela applicabile al licenziamento dichiarato illegittimo in ragione della violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta del personale, con tutela indennitaria.
La censura sull'interpretazione del verbale è stata ritenuta inammissibile perché non indicava specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati.
Le doglianze su prove e valutazione del materiale istruttorio sono state respinte perché tendevano a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.
La richiesta di distrazione delle spese non integra domanda autonoma impugnabile con ricorso per cassazione; il rimedio è la correzione materiale.
La doglianza sulla regolazione delle spese è stata dichiarata inammissibile perché fondata su un raffronto fattuale non scrutinabile in sede di legittimità e perché opera la clausola di salvezza dell'art. 92 c.p.c.
Richiamato come limite alla regola di soccombenza, in presenza di compensazione parziale delle spese disposta dal giudice di merito.
Indicati come rimedio corretto per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, mediante correzione degli errori materiali.
art. 12 preleggi
La Corte richiama il criterio letterale di interpretazione come primo canone da seguire per leggere l'art. 7 L. n. 604/1966.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo preceduto da procedura obbligatoria di conciliazione, il fallimento del tentativo costituisce la condizione legale che consente al datore di lavoro di comunicare il recesso; la comunicazione può essere validamente contenuta nel verbale sottoscritto in sede conciliativa, purché il recesso sia espresso in forma scritta e la volontà datoriale risulti inequivoca.
- Il requisito della forma scritta del licenziamento è soddisfatto quando la manifestazione di volontà datoriale è inserita in un verbale redatto davanti all'organo conciliativo, sottoscritto dalle parti e idoneo a rendere il lavoratore pienamente consapevole del recesso.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto del verbale o delle prove testimoniali e documentali.
- La denuncia di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non va proposta con ricorso per cassazione, ma con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La censura dell'interpretazione di un atto negoziale o processuale richiede l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati; in difetto, il motivo è inammissibile.
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