Cassazione Civile, Ordinanza n. 01087/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da cinque ordinanze-ingiunzione emesse dalla Regione Lazio nei confronti di un Comune per violazione della disciplina sugli scarichi delle acque reflue trattate nel depuratore comunale, con applicazione di una sanzione complessiva di euro 15.000. Il Comune ha proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione ha articolato sette motivi: (1) violazione dell’art. 3 l. 689/1981, sostenendo che il superamento dei limiti sarebbe dipeso esclusivamente dal fatto illecito di terzi ignoti che avevano immesso sostanze nella rete fognaria, con interruzione del nesso causale e assenza di dolo o colpa del Comune; (2) vizio di motivazione apparente sulla prevedibilità/prevenibilità dell’evento; (3) violazione degli artt. 6, 14 e 18 l. 689/1981 per la pretesa invalidità della notifica dei verbali al solo sindaco, senza espressa menzione del Comune quale coobbligato solidale; (4) violazione dell’art. 14, comma 2, l. 689/1981 per tardiva notifica di tre verbali, assumendo che il termine di 90 giorni dovesse decorrere dalla conclusione delle prove di laboratorio; (5) motivazione apparente sul rispetto del termine di 90 giorni; (6) violazione dell’art. 18, comma 2, l. 689/1981 e dell’art. 3 l. 241/1990 per asserita motivazione insufficiente delle ordinanze-ingiunzioni rispetto alle difese del Comune; (7) violazione dell’art. 223 disp. att. c.p.p. e dell’art. 15, comma 2, l. 689/1981 per mancato avviso al Comune del giorno, ora e luogo delle analisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., affermando che, in materia di illeciti amministrativi, l’elemento soggettivo è integrato dalla colpa e che la buona fede/errore inevitabile deve essere provata dall’opponente; nel caso concreto la Corte d’appello aveva congruamente accertato la mancata diligenza del Comune e l’ulteriore profilo di colpa nell’affidamento della gestione dell’impianto. Ha respinto il secondo motivo escludendo la motivazione apparente, poiché la decisione di merito conteneva un percorso argomentativo comprensibile. Ha ritenuto infondato il terzo motivo: la notifica al sindaco, persona fisica coincidente con il legale rappresentante dell’ente, è stata reputata sufficiente a realizzare lo scopo della contestazione, in difetto di concreta lesione del diritto di difesa, anche perché il Comune aveva comunque partecipato al procedimento con memorie e audizione; pertanto la mancata notifica formalmente separata all’ente è stata considerata sanata. Ha giudicato infondati quarto e quinto motivo, ribadendo che il dies a quo del termine di 90 giorni decorre dall’acquisizione e valutazione di tutti i dati necessari alla contestazione, non dalla sola conclusione delle prove di laboratorio, e che tale apprezzamento è riservato al giudice di merito. Ha respinto il sesto motivo, osservando che per l’ordinanza-ingiunzione è sufficiente una motivazione succinta, anche per relationem ai verbali, purché emerga l’esame delle difese; nel caso concreto le difese del Comune non introducevano fatti nuovi idonei a imporre una motivazione più analitica. Ha respinto infine il settimo motivo, rilevando che dagli atti risultava dato avviso del giorno, dell’ora e del luogo delle analisi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, primo periodo, d.lgs. 152/2006
Disposizione sanzionatoria violata per il superamento dei limiti di legge negli scarichi di acque reflue trattate nel depuratore comunale.
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
Nelle violazioni amministrative è sufficiente la colpa; la buona fede rileva solo se l’errore è inevitabile e l’interessato ha fatto tutto il possibile per osservare la legge.
art. 14, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689
Il termine di 90 giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l’autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi necessari alla verifica della violazione, non dalla mera acquisizione materiale del fatto.
art. 6, l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato in tema di obbligazione solidale e notificazione del verbale anche al soggetto obbligato in solido.
art. 18, l. 24 novembre 1981, n. 689
L’ordinanza-ingiunzione deve avere motivazione succinta ma sufficiente, anche per relationem, purché dia conto dell’esame delle difese.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente, escluso nel caso concreto.
Richiamato per la sufficienza/inesistenza della motivazione, esclusa dalla Corte.
La mancata notificazione specificamente destinata all’ente può essere sanata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non vi è lesione del diritto di difesa.
art. 15, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato in tema di avviso del giorno, ora e luogo delle analisi, ritenuto rispettato sulla base degli atti.
Richiamato unitamente all’art. 15, comma 2, l. 689/1981 per l’avviso alle parti interessate delle operazioni di analisi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
L.R. n. 6/1996
Richiamata dalla Corte territoriale in relazione alla mancata conferma dell’affidamento delle funzioni di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato all’ATO.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, l’elemento soggettivo è integrato dalla colpa; il fatto illecito di terzi non esclude automaticamente la responsabilità del soggetto tenuto alla gestione, se l’evento era prevedibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza.
- La prova della buona fede o dell’errore inevitabile grava sull’opponente e costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La notifica del verbale al sindaco, quando questi coincida con il legale rappresentante dell’ente obbligato in solido, può soddisfare la funzione di conoscenza dell’atto e non richiede necessariamente una doppia notificazione formale, se il destinatario ha comunque potuto esercitare il diritto di difesa e l’atto ha raggiunto il suo scopo.
- Il termine di 90 giorni per la contestazione differita delle violazioni amministrative decorre dal momento in cui l’autorità accertatrice dispone di tutti gli elementi indispensabili per valutare la sussistenza dell’illecito, e non dal mero compimento delle attività materiali o di laboratorio.
- L’ordinanza-ingiunzione sanzionatoria non richiede una motivazione analitica pari a quella di un provvedimento giurisdizionale: è sufficiente una motivazione sintetica, anche per relationem, purché renda percepibili le ragioni della decisione e l’esame delle difese non introduca fatti nuovi rilevanti non considerati.
- La mancata deduzione di una concreta lesione del contraddittorio o della difesa rende inammissibile o comunque infondata la censura meramente formale relativa alla notificazione o alla comunicazione dell’atto.
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