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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11184/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha contestato al titolare di una ricevitoria operante come centro di trasmissione dati, che raccoglieva scommesse sportive per conto di un bookmaker estero, il mancato pagamento dell'imposta unica su concorsi pronostici e scommesse per l'anno d'imposta 2009, oltre sanzioni e interessi. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente, ritenendo sussistenti il presupposto soggettivo e territoriale del tributo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dalla legge di stabilità 2011, per erronea affermazione della soggettività passiva del CTD; 2) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288/1998, per erroneo riconoscimento del presupposto territoriale; 3) violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi UE di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, per contrasto della disciplina nazionale con il divieto di imposte sul valore d'affari diverse dall'IVA; 5) violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost., con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale; 6) violazione delle norme sull'esimente dell'obiettiva incertezza; 7) violazione delle norme sulle spese di lite, per avere la CTR liquidato le spese in favore dell'Agenzia rappresentata da un proprio funzionario o, in subordine, per non aver compensato le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo limitatamente alla censura fondata sugli artt. 3 e 53 Cost., ritenendo assorbiti gli altri motivi. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità formatasi sulla disciplina dell'imposta unica sulle scommesse e ha ritenuto che, per l'annualità 2009, non fosse configurabile la soggettività passiva della ricevitoria operante per conto di bookmaker privo di concessione, dovendosi applicare il principio secondo cui, per i periodi d'imposta anteriori al 2011, risponde il bookmaker e non il ricevitore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, e le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell'intervento chiarificatore successivo della Corte costituzionale e della Corte di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse

    Per le annualità anteriori al 2011 la disciplina è stata dichiarata illegittima nella parte in cui assoggettava all'imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; per il periodo successivo la norma interpretativa consente di individuare come soggetto passivo anche chi gestisce per conto di terzi, compresi i CTD.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010

    soggetto passivo d'imposta è chiunque... gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere

    Disposizione interpretativa che chiarisce la soggettività passiva anche del gestore per conto terzi; per i rapporti anteriori al 2011 la sua applicazione incontra il limite individuato dalla Corte costituzionale per impossibilità di traslazione dell'imposta.

  • art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/2010

    l'imposta unica ... è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione

    Conferma che il tributo è dovuto anche al di fuori del sistema concessorio.

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288/1998

    Richiamato come norma del riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse, a fondamento del presupposto territoriale contestato dal ricorrente.

  • art. 16 d.m. economia e finanze 1° marzo 2006 n. 111

    Prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014

    Introduce un imponibile forfetario parametrato al triplo della media della raccolta provinciale.

  • art. 49 TFUE

    Invocato dal ricorrente per sostenere la contrarietà della disciplina nazionale alla libertà di stabilimento.

  • art. 56 TFUE

    Invocato dal ricorrente per sostenere la contrarietà della disciplina nazionale alla libera prestazione dei servizi.

  • art. 267 TFUE

    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non accolta in quanto la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza unionale richiamata.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Invocato per sostenere che la disciplina nazionale introdurrebbe un'imposta sul valore d'affari vietata dal diritto unionale; la censura è stata ritenuta non decisiva alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per contestare l'irragionevolezza dell'equiparazione tra ricevitore e bookmaker; la Corte ha ritenuto fondata la censura solo per le annualità anteriori al 2011 secondo la ricostruzione già offerta dalla Corte costituzionale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per contestare la violazione della capacità contributiva; la Corte ha accolto la censura limitatamente al periodo anteriore al 2011, in cui non era possibile traslare l'imposta tramite le commissioni pattuite.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente insieme all'art. 117 Cost. nella prospettiva di una violazione del giusto processo e della legalità tributaria, ma la decisione si è concentrata sul profilo costituzionale della soggettività passiva.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dalla CEDU.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 5, comma 1, l. n. 472/1997

    Invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza, motivo assorbito.

  • art. 6, comma 2, l. n. 472/1997

    Invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza, motivo assorbito.

  • art. 10, comma 3, l. n. 212/2000

    Invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza, motivo assorbito.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato nel motivo sulle spese di lite, motivo assorbito.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato nel motivo sulle spese di lite, motivo assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese di lite.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti decisioni di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, per le annualità anteriori al 2011 non può essere affermata la soggettività passiva della ricevitoria che opera per conto di un bookmaker privo di concessione, quando la disciplina sopravvenuta non consentiva ancora una effettiva traslazione dell'imposta sulle commissioni già pattuite.
  • La norma interpretativa del 2010 chiarisce che è soggetto passivo chiunque gestisca, anche telematicamente e per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse; tuttavia, la sua applicazione incontra il limite costituzionale individuato per i rapporti anteriori al 2011 in cui l'assetto economico-negoziale era già cristallizzato.
  • La verifica della capacità contributiva deve tener conto della concreta possibilità, per il soggetto gravato, di trasferire il carico fiscale sul reale organizzatore dell'attività; in assenza di tale possibilità, l'assoggettamento dell'intermediario può risultare costituzionalmente illegittimo.
  • Quando una questione tributaria è già stata risolta da pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia richiamate dalla giurisprudenza di legittimità, i motivi fondati su analoghe censure di incompatibilità costituzionale o unionale possono essere accolti o disattesi in conformità a tali arresti senza necessità di nuovo rinvio pregiudiziale o di ulteriore scrutinio astratto.
  • L'accoglimento dei motivi che investono il presupposto soggettivo del tributo rende assorbite le ulteriori censure relative a presupposto territoriale, diritto UE, esimenti sanzionatorie e spese, quando la definizione della prima questione è sufficiente a risolvere la controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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