Cassazione Civile, Ordinanza n. 32300/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l’avviso di accertamento IMU. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la complessità della disciplina normativa e degli interventi giurisprudenziali in materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento IMU 2015. La controversia riguardava la pretesa esenzione/agevolazione per fabbricati rurali strumentali. La contribuente sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente escluso la ruralità degli immobili perché accatastati in categorie A/3 e A/4 anziché A/6, senza considerare che, a seguito di specifica istanza, era stata apposta in catasto un’annotazione attestante la natura rurale e strumentale dei fabbricati e che l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato l’autocertificazione prodotta. Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 708, L. n. 147/2013, dell’art. 5 del d.m. 26 luglio 2012 e dell’art. 9, commi 3 e 3-bis, del d.l. n. 557/1993.
Norme richiamate
art. 1, comma 708, L. n. 147/2013
richiamato quale base normativa dell’esenzione/agevolazione IMU per i fabbricati rurali
art. 5, d.m. 26 luglio 2012
interpretato nel senso che l’iscrizione del requisito di ruralità avviene mediante specifica annotazione catastale
art. 9, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 557/1993
richiamato come disciplina del requisito di ruralità dei fabbricati
art. 7, commi 2-bis e 2-quater, d.l. n. 70/2011
richiamato per la prima disciplina della domanda di variazione catastale e dell’attribuzione della categoria catastale richiesta
art. 13, commi 14 e 14-bis, d.l. n. 201/2011
interpretato nel senso che, dopo l’abrogazione della disciplina precedente, il riconoscimento della ruralità passa attraverso la specifica annotazione catastale, fermo il classamento originario
art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013
richiamato per chiarire che domanda di variazione catastale e annotazione negli atti catastali producono gli effetti del riconoscimento della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda
utilizzato per la decisione nel merito, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto
Massime di principio
- Ai fini dell’agevolazione fiscale per i fabbricati rurali, il dato decisivo non è il solo classamento catastale originario, ma la presenza della specifica annotazione catastale attestante il requisito di ruralità.
- Quando la normativa sopravvenuta sostituisce la variazione di categoria con l’annotazione della ruralità, il giudice deve verificare se tale annotazione risulti effettivamente iscritta negli atti catastali, senza pretendere la prova della ruralità esclusivamente tramite la categoria catastale.
- Se la ruralità risulta documentalmente attestata mediante annotazione catastale ritualmente prodotta in giudizio, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.
- In presenza di un quadro normativo complesso e stratificato in materia tributaria, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla oggettiva difficoltà interpretativa della disciplina applicabile.
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