Cassazione Civile, Ordinanza n. 10130/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni lavoratori hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto delle loro domande volte a ottenere la declaratoria di illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda denominato "Invoices Management", avvenuto il 1° aprile 2013 tra una società del gruppo Unicredit e una società appartenente al gruppo Accenture, nonché la nullità della cessione dei loro contratti di lavoro con conseguente ripristino del rapporto in capo alla società cedente. Con il primo motivo hanno denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. quanto alla nozione di articolazione di azienda, alla preesistenza e all'autonomia funzionale del ramo ceduto. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova della liceità dell'appalto, nonché del d.lgs. 276 del 2003, art. 29, comma 1, per difetto dei requisiti di organizzazione autonoma e rischio d'impresa nell'appalto. Nel corso del giudizio di legittimità alcuni ricorrenti hanno depositato verbali di conciliazione sindacale con la società cessionaria, chiedendo la compensazione delle spese per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai lavoratori che avevano sottoscritto i verbali di conciliazione con la società cessionaria, compensando le spese del giudizio di legittimità tra costoro e tale società. Per il resto ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondate le censure perché la Corte territoriale aveva accertato, con motivazione coerente e non contraddittoria, che il ramo ceduto conservava una propria autonomia funzionale e organizzativa, che i ricorrenti vi appartenevano, che il subentro del cessionario riguardava un gruppo già stabilmente organizzato e dotato di know-how, e che l'asserita illiceità dell'appalto non trovava riscontro nell'istruttoria. Le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, anche per la disciplina della doppia conforme. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con conseguente presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il trasferimento di ramo d'azienda è legittimo solo se il complesso ceduto costituisce un'entità economica dotata di autonomia organizzativa e funzionale, capace di operare con propri mezzi e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.
La censura sul riparto dell'onere della prova non può essere accolta quando tende, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1
Ai fini della liceità dell'appalto è necessario che l'appaltatore disponga di un'organizzazione autonoma e sopporti il rischio d'impresa; l'effettività di tale struttura esclude la qualificazione dell'operazione come appalto illecito di manodopera.
direttiva 2001/23/CE
La disciplina europea sui trasferimenti d'impresa mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in caso di mutamento del titolare dell'attività economica, purché ricorrano i presupposti di un'entità economica che conservi la propria identità.
La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel trasferimento di ramo d'azienda, l'elemento decisivo è l'esistenza di un'entità economica preesistente e funzionalmente autonoma, idonea a svolgere la propria attività con mezzi propri al momento dello scorporo.
- La verifica dell'autonomia del ramo ceduto e della concreta struttura organizzativa dell'operazione è accertamento di merito; se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione.
- Quando le censure di legittimità, pur formalmente denunciate come violazioni di legge, mirano a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti, esse sono inammissibili in sede di cassazione.
- La liceità dell'appalto richiede un'organizzazione imprenditoriale autonoma dell'appaltatore e l'assunzione del relativo rischio d'impresa; la presenza effettiva di tali elementi esclude la simulazione di mera fornitura di manodopera.
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione può essere dichiarata se risulta un accordo transattivo tra alcune parti, con conseguente difetto di interesse alla prosecuzione della lite per quei soggetti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10038/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10053/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10057/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10058/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10060/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10061/2024 del 15/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →